Part time
Il contratto a tempo indeterminato può prevedere un orario di lavoro inferiore rispetto a quello previsto dal contratto di riferimento sia in relazione al numero delle ore prestate durante il giorno (part time orizzontale) sia in relazione alla riduzione dei giorni lavorativi in un arco temporale di riferimento (part time verticale).

Il lavoratore part-time assunto a tempo indeterminato può svolgere lavoro supplementare fino al limite massimo previsto per i lavoratori a tempo pieno con una percentuale retributiva di maggiorazione minima.

Nel lavoro a tempo parziale possono essere previste le c.d. clausole elastiche che consentono, nel rispetto dei diritti del lavoratore e nei limiti legislativi, al datore di lavoro di modificare la durata o la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Il rapporto di lavoro può essere trasformato da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, ma solo con l'accordo delle parti.

È espressamente prevista la trasformazione del rapporto da full-time a part-time al verificarsi di determinate condizioni, cioè:

• lavoratori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa;
• presenza di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità che abbia necessità di assistenza continua;
• richiesta del lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente con disabilità grave.

Lavoro agile

Il lavoratore somministrato può svolgere la propria attività in modalità agile o smart working, purché sia previsto dall’azienda utilizzatrice per le medesime mansioni, previo accordo individuale con l’agenzia di somministrazione e relativa comunicazione obbligatoria.

Il lavoratore somministrato può quindi rendere la prestazione in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, utilizzando strumenti tecnologici che consentono una maggiore flessibilità in termini di tempo e luogo della prestazione lavorativa.

Distacco

Il lavoratore somministrato può essere distaccato presso un’azienda presente in Italia o all’estero.

Il distacco è un periodo in cui il dipendente svolge temporaneamente la propria prestazione lavorativa presso un’altra azienda, pur rimanendo sotto la direzione e il controllo del proprio datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve avere un interesse specifico al distacco, che può essere giustificato, ad esempio, da un contratto di appalto, da uno scambio di know-how, da un progetto comune o dalla collaborazione tra aziende appartenenti allo stesso gruppo.

Il distacco comporta precisi obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità italiane ed estere, adempimenti contributivi differenziati rispetto al Paese di destinazione e un processo di armonizzazione del contratto di lavoro rispetto alla normativa locale.

Si rimanda alla nostra Dispensa - La mobilità internazionale del personale e al nostro servizio sulla Mobilità Internazionale dei Lavoratori.

Appuntamenti
20 Mag

Conseguenze dell’utilizzo improprio dei social, delle mail aziendali e degli strumenti di lavoro

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28 Mag

I contratti di lavoro oggi: tipologie e opportunità

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9 Giu

Obblighi e Responsabilità del Datore di Lavoro in Caso di Infortunio e Malattia professionale

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29 Set

Il Mobbing nel rapporto di lavoro: orientamenti giurisprudenziali

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21 Ott

Il contenzioso sul licenziamento Individuale alla luce della recente giurisprudenza

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