CCNL Chimico
Il CCNL prevede che il numero di lavoratori occupati con contratto di somministrazione a tempo determinato non possa superare il 18%, in media annua, dei lavoratori occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente con riferimento a: esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa.
Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 le imprese potranno occupare con contratto di somministrazione a tempo determinato fino a 10 prestatori di lavoro.
CCNL Metalmeccanico
Dal 1° gennaio 2026 è prevista la stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto per lavoratori somministrati che abbiano lavorato presso la stessa azienda utilizzatrice con mansioni di pari livello e categoria legale per una durata complessiva superiore a 48 mesi, anche non consecutivi
(ai fini di tale computo non sono presi in considerazione i periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2025)
CCNL Terziario
Si prevede una percentuale di utilizzo della somministrazione a tempo determinato, la quale non può superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva (esclusi i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto), tuttavia nelle unità produttive fino a 15 dipendenti è comunque possibile attivare 2 contratti di somministrazione e nelle unità da 16 a 30 fino a 5.
Nelle unità produttive che occupino fino a 5 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per 6 lavoratori.
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva (esclusi i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto in materia di contratto a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato e contratto a termine di sostegno all’occupazione).