La disciplina della somministrazione di lavoro è contenuta nel Capo IV del D.Lgs. n. 81/2015.
La somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Il contratto di somministrazione coinvolge tre soggetti:
- L’agenzia di somministrazione (o somministratore), che è il datore di lavoro
- Il lavoratore dipendente (o somministrato), che è messo a disposizione dell’impresa utilizzatrice per svolgere la sua attività lavorativa
- L’impresa utilizzatrice, che esercita il potere di direzione e controllo sulla prestazione lavorativa
Il rapporto tra agenzia di somministrazione e azienda utilizzatrice
Il contratto di somministrazione, che può essere a tempo determinato o indeterminato (c.d. staff leasing), è stipulato in forma scritta e deve contenere:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore
- il numero dei lavoratori da somministrare
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori
L’azienda utilizzatrice si obbliga a comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicato ai propri dipendenti che svolgono le medesime mansioni, nonché rimborsare al somministratore oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati.
Il rapporto tra agenzia di somministrazione e lavoratore
In caso di assunzione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato è fissata l'indennità mensile di disponibilità che viene corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi in attesa di missione; tale somma è esclusa dal computo di ogni istituto di Legge o di contratto collettivo.
In caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del contratto a tempo determinato, ma con esclusione delle disposizioni riguardanti le pause tra due rinnovi, il numero complessivo di contratti a termine e il diritto di precedenza.
Inoltre, per particolari categorie di persone non è necessaria l’espressione di una causale per la stipula, la proroga o il rinnovo del tempo determinato oltre i 12 mesi.
Le comunicazioni obbligatorie
La società di somministrazione deve effettuare la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l’inizio dell’attività, quella di cessazione entro 5 giorni dalla chiusura del rapporto e quella di proroga/rinnovo entro 5 giorni.
L’utilizzatore è tenuto ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce, a comunicare alle RSA/RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il periodo di prova
Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova, vedi particolarità del CCNL, che, nei contratti a tempo determinato, deve rispettare i seguenti minimi:
- per i contratti di durata fino a 6 mesi, varia tra i 2 e i 15 giorni
- per i contratti dai 6 ai 12 mesi, può essere compreso tra i 2 e i 30 giorni
Il sopraggiungere di eventi come malattia, infortunio o congedo prolunga il periodo di prova.
Diritti del lavoratore somministrato
I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.