I lavoratori somministrati hanno le stesse tutele previdenziali e assicurative degli altri lavoratori subordinati con alcune particolarità legate alla tipologia del contratto.

Malattia

I lavoratori somministrati, in base al loro contratto di lavoro, hanno le stesse tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

In particolare, nel caso del tempo determinato, la malattia è riconosciuta in relazione ai giorni di attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti l’evento morboso, nel limite di 180 giorni nell’anno solare.

La prestazione, nel caso di contratto a tempo determinato, viene erogata dall’agenzia di somministrazione e/o dall’INPS, secondo le regole previste normalmente per i contratti a tempo determinato.

Maternità

I lavoratori somministrati hanno diritto a tutte le prestazioni connesse alla maternità, in particolare al congedo di maternità, al congedo parentale, ai riposi giornalieri e al congedo padre.

Nel caso di un contratto a tempo determinato che si conclude durante la gravidanza, la lavoratrice potrà chiedere il congedo di maternità all’INPS, a condizione che tra la fine del contratto e l'inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni.

Nel caso, invece, di un contratto a tempo determinato che si conclude durante il congedo di maternità, la parte residua del congedo sarà indennizzato direttamente dall’INPS.

Si rimanda alla nostra Dispensa - Congedi di maternità e paternità Congedi parentali.

Fondo di solidarietà

Ai lavoratori somministrati spetta la tutela garantita dal Fondo di Solidarietà, che garantisce un’integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda utilizzatrice, nonché una tutela nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

NASpI

Il lavoratore somministrato ha diritto, purché si tratti di disoccupazione involontaria, vi siano i requisiti contributivi e siano rispettati i termini della domanda, a ricevere il trattamento indennitario NASpI e la relativa contribuzione figurativa.

Si rimanda alla nostra Dispensa – Ammortizzatori sociali - La gestione della NASpI.

Infortunio

In caso di infortunio il lavoratore somministrato ha diritto alle stesse tutele previste per gli altri lavoratori dipendenti.

Qualora l’infortunio preveda un’astensione anche successiva al termine del contratto a tempo determinato, il lavoratore ha comunque diritto all’assistenza da parte dell’INAIL anche dopo la cessazione del periodo di lavoro.

L’obbligo di denuncia spetta all’agenzia di somministrazione.

Appuntamenti
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28 Mag

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