Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Istruzioni INPS

L’INPS fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo in alternativa alla fruizione degli ammortizzatori sociali Covid.

Il Decreto Agosto (Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Istituto, ricordando che la misura dell’esonero è subordinata alla preventiva autorizzazione concessa dalla Commissione europea,  rende noto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28 ottobre 2020 ha notificato alla Commissione europea il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

Ciò premesso, l’INPS fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

I datori di lavoro, al fine di fruirne, dovranno inoltrare all’INPS tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno autocertificare:

- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l’importo dell’esonero.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Una volta ricevuta la richiesta, l’INPS, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, viene precisato che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020, da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero, deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive.

Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

L’Istituto ricorda inoltre che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Si fa altresì presente che qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, per tutta la durata del periodo agevolato non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo quanto già previsto dall’INPS nei casi in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva.

Istruzioni operative Uniemens

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

Stessa procedura dovrà essere utilizzata dai datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile il recupero attraverso la denuncia contributiva corrente.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail .
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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