CCNL Chimico
Percentuale di utilizzo
Il numero di lavoratori occupati nell'impresa o nell'unità produttiva con contratto a tempo determinato non può superare, in media annua, il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione a termine da effettuare. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore e nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a termine.
Periodo di prova
Nei contratti non a tempo indeterminato è pari a 6 mesi per i livelli A e B, 3 mesi per i livelli C e D, 2 mesi per il livello E e 1 mese per il livello F.
Nei contratti non a tempo indeterminato il periodo di prova non può, in ogni caso, superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.
Malattia e infortunio
Qui di seguito si sintetizza il trattamento di malattia e infortunio
| Durata contratto | Trattamento economico di malattia e infortunio |
| Superiore a 2 e fino a 3 anni | Intera retribuzione netta per 75 gg e metà di essa per i 75 gg successivi |
| Superiore a 1 anno e fino a 2 anni | Intera retribuzione netta per 60 gg e metà di essa per i 60 gg successivi |
| Superiore a 9 mesi e fino a 1 anno | Intera retribuzione netta per 45 gg e metà di essa per i 45 gg successivi |
| Fino a 9 mesi | Intera retribuzione netta per 30 gg e metà di essa per i 30 gg successivi |
CCNL Metalmeccanico
Il CCNL prevede un diritto alla stabilizzazione del rapporto se la somma dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione supera i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga.
Si prevedono le seguenti causali per contratti di durata superiore a 12 e non eccedenti i 24 mesi:
- assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età;
- assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore a 35 anni e che soddisfino una delle seguenti condizioni: a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o b) vivano soli o con una o più persone a carico;
- assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di CIGS da almeno 6 mesi o siano inserite nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
- assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere compresi tra 15 gg precedenti e 15 gg successivi all’evento;
- assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
- assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo;
Dal 1° gennaio 2027 l’utilizzo di tali causali è subordinata alla stabilizzazione a tempo indeterminato del 20% dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo determinato cessati nell’anno precedente (esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o licenziamento per giusta causa).
CCNL Terziario
Percentuali di utilizzo
L’utilizzo complessivo di tutte le tipologie a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva con esclusione di: contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività, contratti a termine a sostegno dell’occupazione, contratti conclusi per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
| Soglia dimensionale unità produttiva | Numeri contratti a termine concessi |
| fino a 15 dipendenti | 4 |
| da 16 a 30 dipendenti | 6 |
Per le aziende con più unità produttive è consentito utilizzare in una unità produttiva una percentuale di lavoratori a tempo determinato superiore ai limiti ordinariamente previsti, fino al 28% dell’organico a tempo indeterminato, compensando quote di assunzioni non utilizzate in altre unità produttive.
La somma dei lavoratori a tempo determinato e in somministrazione non possono superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione di contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività.
Periodo di prova
In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni non si applica la disciplina del periodo di prova.
Il CCNL prevede causali specifiche per il contratto a tempo determinato: saldi, fiere, festività natalizie, festività pasquali, riduzione impatto ambientale, terziario avanzato, digitalizzazione, nuove aperture.
La contrattazione di secondo livello potrà individuare ulteriori causali.