CCNL Chimico

Percentuale di utilizzo

Il numero di lavoratori occupati nell'impresa o nell'unità produttiva con contratto a tempo determinato non può superare, in media annua, il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione a termine da effettuare. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore e nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a termine.

Periodo di prova

Nei contratti non a tempo indeterminato è pari a 6 mesi per i livelli A e B, 3 mesi per i livelli C e D, 2 mesi per il livello E e 1 mese per il livello F.

Nei contratti non a tempo indeterminato il periodo di prova non può, in ogni caso, superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.

Malattia e infortunio

Qui di seguito si sintetizza il trattamento di malattia e infortunio

Durata contratto Trattamento economico di malattia e infortunio
Superiore a 2 e fino a 3 anni Intera retribuzione netta per 75 gg e metà di essa per i 75 gg successivi
Superiore a 1 anno e fino a 2 anni Intera retribuzione netta per 60 gg e metà di essa per i 60 gg successivi
Superiore a 9 mesi e fino a 1 anno Intera retribuzione netta per 45 gg e metà di essa per i 45 gg successivi
Fino a 9 mesi Intera retribuzione netta per 30 gg e metà di essa per i 30 gg successivi

CCNL Metalmeccanico

Il CCNL prevede un diritto alla stabilizzazione del rapporto se la somma dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione supera i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga.

Si prevedono le seguenti causali per contratti di durata superiore a 12 e non eccedenti i 24 mesi:

  • assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età;
  • assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore a 35 anni e che soddisfino una delle seguenti condizioni: a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o b) vivano soli o con una o più persone a carico;
  • assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di CIGS da almeno 6 mesi o siano inserite nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere compresi tra 15 gg precedenti e 15 gg successivi all’evento;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo;

Dal 1° gennaio 2027 l’utilizzo di tali causali è subordinata alla stabilizzazione a tempo indeterminato del 20% dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo determinato cessati nell’anno precedente (esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o licenziamento per giusta causa).

CCNL Terziario

Percentuali di utilizzo

L’utilizzo complessivo di tutte le tipologie a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva con esclusione di: contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività, contratti a termine a sostegno dell’occupazione, contratti conclusi per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Soglia dimensionale unità produttiva Numeri contratti a termine concessi
fino a 15 dipendenti 4
da 16 a 30 dipendenti 6

Per le aziende con più unità produttive è consentito utilizzare in una unità produttiva una percentuale di lavoratori a tempo determinato superiore ai limiti ordinariamente previsti, fino al 28% dell’organico a tempo indeterminato, compensando quote di assunzioni non utilizzate in altre unità produttive.

La somma dei lavoratori a tempo determinato e in somministrazione non possono superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione di contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività.

Periodo di prova

In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni non si applica la disciplina del periodo di prova.

Il CCNL prevede causali specifiche per il contratto a tempo determinato: saldi, fiere, festività natalizie, festività pasquali, riduzione impatto ambientale, terziario avanzato, digitalizzazione, nuove aperture.
La contrattazione di secondo livello potrà individuare ulteriori causali.

Appuntamenti
20 Mag

Conseguenze dell’utilizzo improprio dei social, delle mail aziendali e degli strumenti di lavoro

hh 14:30 - 16:30

28 Mag

I contratti di lavoro oggi: tipologie e opportunità

hh 10:00 - 11:30

9 Giu

Obblighi e Responsabilità del Datore di Lavoro in Caso di Infortunio e Malattia professionale

hh 16:00 - 18:00

29 Set

Il Mobbing nel rapporto di lavoro: orientamenti giurisprudenziali

hh 16:00 - 18:00

21 Ott

Il contenzioso sul licenziamento Individuale alla luce della recente giurisprudenza

hh 10:00 - 12:00