Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, disciplinato dal Capo III del D. Lgs. n.81/2015, si caratterizza per la presenza di un termine al raggiungimento del quale il contratto si risolve.
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi senza necessità di una specifica causale.
Il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi, ma non superiore ai 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti entro il 31 dicembre 2026;
- in sostituzione di altri lavoratori.
L’assenza della causale, laddove necessaria, comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato allo scadere del periodo dei 12 mesi.
È prevista la possibilità di un’ulteriore proroga della durata massima di 12 mesi da sottoscrivere presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.
Il periodo di prova
Il periodo di prova nei contratti di lavoro a tempo determinato prevede che la durata sia proporzionata a quella del contratto, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi, e un massimo di 30 giorni per quelli superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.
Il sopraggiungere di eventi come malattia, infortunio o congedo prolunga il periodo di prova.
Il diritto di precedenza
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi può far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato concluse dal datore di lavoro, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte.
Le comunicazioni obbligatorie
Il contratto a tempo determinato prevede la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l’inizio dell’attività, quella di proroga/rinnovo entro 5 giorni, quella di cessazione entro 5 giorni dalla chiusura del rapporto.