Part time

Il contratto a tempo determinato può prevedere un orario di lavoro inferiore rispetto a quello previsto dal contratto di riferimento sia in relazione al numero delle ore prestate al giorno (part time orizzontale) sia in relazione alla riduzione dei giorni lavorativi in un arco temporale di riferimento (part time verticale).

Il lavoratore part-time assunto a tempo determinato può svolgere lavoro supplementare fino al limite massimo previsto per i lavoratori a tempo pieno con una percentuale retributiva di maggiorazione minima.

Nel lavoro a tempo parziale possono essere previste le c.d. clausole elastiche che consentono, nel rispetto dei diritti del lavoratore e nei limiti previsti dal Legislatore, al datore di lavoro di modificare la durata o la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Il rapporto di lavoro può essere trasformato da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, ma solo con l'accordo delle parti. 

È espressamente prevista la trasformazione del rapporto da Full time a Part time al verificarsi di determinate condizioni, cioè:

  • lavoratori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa;
  • presenza di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che abbia necessità di assistenza continua;         
  • richiesta del lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente con disabilità grave (art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104). 


Lavoro agile

Anche il lavoratore assunto a tempo determinato può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il Lavoro agile, introdotto dalla Legge n. 81/2017, permette ai dipendenti di lavorare in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, in modalità utilizzando strumenti tecnologici offrendo maggiore flessibilità sia in termini di tempo sia in termini di luogo della prestazione lavorativa.

Il lavoro agile deve essere regolamentato da un accordo individuale tra il datore di lavoro e il dipendente, che definisce le modalità, i tempi e i criteri di valutazione del lavoro svolto. 

Distacco

Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere distaccato presso un’azienda presente in Italia o all’estero.

Il distacco è un periodo in cui il dipendente svolge temporaneamente la propria prestazione lavorativa presso un’altra azienda, pur rimanendo sotto la direzione e il controllo del proprio datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve avere un interesse specifico al distacco, che può essere giustificato, ad esempio, da un contratto di appalto, da uno scambio di know-how, da un progetto comune o dalla collaborazione tra aziende appartenenti allo stesso gruppo.

Il distacco comporta precisi obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità italiane ed estere, adempimenti contributivi differenziati rispetto al Paese di destinazione e un processo di armonizzazione del contratto di lavoro rispetto alle norme locali.

Si rimanda alla nostra Dispensa - La mobilità internazionale del personale e al nostro servizio sulla Mobilità Internazionale dei Lavoratori.

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