Caporalato digitale: prevenzione e contrasto
Il decreto legge n. 62 del 30 aprile 2026 ha previsto misure volte a contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.
04/05/2026
Il provvedimento introduce disposizioni in tema di:
Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali
La norma chiarisce i criteri per la qualificazione del rapporto di lavoro dei lavoratori che operano tramite piattaforme digitali, stabilendo che rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione e non la qualificazione formale attribuita dalle parti.
Ai fini della qualificazione del rapporto, contano in particolare gli elementi che indicano l’esercizio, anche attraverso sistemi automatizzati o algoritmici, di poteri tipici del datore di lavoro, come l’organizzazione e la direzione dell’attività, il controllo e la valutazione della prestazione, la limitazione dell’accesso al lavoro o la determinazione unilaterale del compenso.
Quando emergono indici di controllo o di eterodirezione, anche tramite gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume subordinato, salvo che la piattaforma fornisca prova contraria.
Comunicazioni obbligatorie
La norma introduce nuovi obblighi informativi a carico delle piattaforme digitali di intermediazione del lavoro, con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso e garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Con un decreto del Ministero del lavoro, da adottare entro sessanta giorni, vengono individuati indicatori di rischio e i dati che le piattaforme sono tenute a comunicare, sentiti INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro e INPS.
In ogni caso, le piattaforme devono:
- registrare e conservare per almeno cinque anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni delle attività, ai rifiuti, ai tempi di lavoro e ai corrispettivi;
- rendere tali dati accessibili ai lavoratori interessati e alle autorità ispettive.
Gli indicatori di rischio e i dati raccolti sono messi a disposizione di INAIL, INL e INPS per lo svolgimento delle attività di vigilanza e per il coordinamento dei controlli. Gli esiti delle ispezioni vengono condivisi con il Ministero del lavoro, anche al fine di aggiornare e perfezionare nel tempo gli indicatori di rischio.
Le violazioni commesse dai committenti che utilizzano piattaforme digitali per l’intermediazione del lavoro sono comunicate anche all’Autorità europea del lavoro, per l’eventuale attivazione di azioni preventive e coordinate a livello europeo contro gli abusi.
Obblighi di informazione al lavoratore
La norma rafforza gli obblighi di trasparenza delle piattaforme digitali nei confronti dei lavoratori, con particolare riferimento all’uso di sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sulle condizioni di lavoro.
Le piattaforme devono fornire ai lavoratori, in forma chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi utilizzati per:
- l’assegnazione delle attività;
- la determinazione o modifica dei compensi;
- la valutazione delle prestazioni;
- la sospensione, limitazione o cessazione dell’accesso alla piattaforma.
Il lavoratore ha inoltre il diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile delle decisioni automatizzate che incidono sul lavoro o sulla retribuzione, nonché il riesame della decisione tramite intervento umano.
Le stesse informazioni devono essere rese disponibili anche alle autorità competenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, a supporto delle attività di controllo e vigilanza.
Rafforzamento delle tutele per i rider delle piattaforme digitali
La norma introduce un rafforzamento delle tutele per i rider e i lavoratori delle piattaforme digitali, intervenendo sul decreto legislativo n. 81/2015 e su altre disposizioni collegate.
In materia di accesso alle piattaforme, viene stabilito che il lavoratore può accedere tramite SPID, CIE o CNS, oppure tramite un account rilasciato dalla piattaforma, associato a un unico codice fiscale e protetto da sistemi di autenticazione a più fattori. Le credenziali sono strettamente personali e non cedibili: la cessione o l’uso improprio dell’account comporta una sanzione amministrativa.
È inoltre vietato alle piattaforme il rilascio di più account allo stesso codice fiscale o l'assegnazione di prestazioni temporalmente inconciliabili al medesimo lavoratore. Le violazioni sono sanzionate per ogni account irregolarmente associato.
Dal 1° luglio 2026, il committente è tenuto a redigere e consegnare ai rider il Libro Unico del Lavoro, nel quale devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero delle consegne effettuate e l’importo complessivo corrisposto.
Vengono poi rafforzati gli obblighi in materia di formazione sulla sicurezza: oltre alla formazione prevista dalla normativa vigente, è introdotto un percorso di formazione base obbligatoria, da completare entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione, attraverso la piattaforma SIISL. I Patronati possono assistere i lavoratori nell’accesso ai corsi. Il mancato completamento della formazione è segnalato al committente, che è sanzionato se continua ad avvalersi del lavoratore segnalato.
Contatti
Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336, e-mail lav@assolombarda.it
Sede di Monza, telefono 039-3638.9, e-mail monza@assolombarda.it
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento