Vigilanza della ATS di Milano sugli impianti elettrici

Le dichiarazioni di conformità degli impianti saranno oggetto di una attività di vigilanza specifica.

Vigilanza da parte di ATS Milano

La ATS Milano Città Metropolitana comunica di aver riscontrato che alcune dichiarazioni di conformità (Di.Co.) di impianti elettrici non risultano coerenti con i modelli ministeriali, presentando carenze formali e documentali che possono pregiudicare la validità dell'atto sotto l’aspetto dichiarativo/omologativo.

Questa situazione può portare a contestazioni penali anche in capo ai datori di lavoro.

Assolombarda invita le aziende a contattare l'Area Salute e Sicurezza sul Lavoro per un controllo sulla corretta compilazione, da parte degli installatori, delle Di.Co., che devono essere elaborate secondo uno schema "guidato" messo a disposizione da ATS (link).

ATS avvierà una campagna di controlli mirati mediante sopralluoghi, su un campione di imprese selezionate sulla base delle carenze documentali (riscontrate in fase di ricezione della denuncia degli impianti).

Richiami normativi

Il DPR n. 462/2001 prevede obblighi specifici per i seguenti impianti:

  • Impianti di protezione dai fulmini e messa a terra: la Di.Co. equivale ad omologazione dell’impianto;

  • Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX classificati zona 0, 1, 20, 21): l’omologazione viene invece effettuata in via esclusiva dall’ATS.

Questi impianti devono essere denunciati da parte del datore di lavoro in occasione della loro messa in esercizio: la messa in servizio avviene dopo l'emanazione della Di.Co. da parte dell'installatore. La denuncia, infatti, viene effettuata mediante invio della Di.Co, rilasciata dall’installatore (ai sensi del Decreto n. 37/2008). 

Si invitano, quindi, le aziende a prestare attenzione soprattutto alle casistiche di:

  • Messa in esercizio di nuovo impianto - L'obbligo di trasmissione della Di.Co. deve avvenire entro 30 gg dalla messa in esercizio;
  • Rifacimento dell'impianto esistente, tale da poterlo considerare nuovo  - L'obbligo di trasmissione della Di.Co. deve avvenire entro 30 gg dalla messa in esercizio;
  • Modifiche - Non vi sono obblighi di trasmissione ma se si tratta di modifiche sostanziali, deve esservi una verifica straordinaria.

Si ricorda, infine, che il datore di lavoro è "tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale".

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando:

- Area Salute e Sicurezza sul Lavoro, tel. 02-58370.242 - e-mail sic@assolombarda.it
- Sede di Monza: tel. 0393638211
- Sede di Pavia: tel. 0382375225

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