CCNL Chimico

Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni.

Le ore annue medie di formazione possono andare da un minimo di 80 ore ad un massimo di 120 ore, comprensive, fino a concorrenza, anche di quelle eventualmente previste dall’offerta formativa pubblica.

L’inquadramento può essere per un primo periodo di una categoria inferiore a quella di destinazione, riconoscendo la retribuzione minima contrattuale senza IPO, mentre per il secondo periodo vi deve essere il riconoscimento della categoria di destinazione e del relativa retribuzione minima senza IPO (non è possibile individuare la Cat. F come categoria di destinazione dell’apprendista. È previsto un diverso inquadramento e relativo trattamento retributivo per il settore Lubrificanti e GPL.
Il periodo di prova è quello degli altri lavoratori e non può superare il 40% della durata del contratto.

Percentuale di conferma

Le imprese che occupano almeno 50 dipendenti possono ricorrere al contratto di apprendistato professionalizzante solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 30% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto dei 36 mesi precedenti (eccetto il recesso durante il periodo di prova, le dimissioni e il licenziamento per giusta causa). È comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei suddetti limiti percentuali.

Malattia

Si rimanda al trattamento economico previsto per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Infortunio

Si rimanda al trattamento economico previsto per i contratti di lavoro a tempo determinato.

 

CCNL Metalmeccanico

Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni (ridotta per i lavoratori in possesso di specifici diplomi o lauree)

Le ore di formazione non possono essere inferiori a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, con la possibilità di essere integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.

È previsto l’inquadramento nel livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e relativa percentualizzazione della retribuzione in coerenza con il percorso formativo che si conclude al termine dell’apprendistato (tra le qualifiche conseguibili sono escluse quelle previste nel livello D1 e nel livello A1).

Durata complessiva Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo
36 mesi 12 mesi 85% 12 mesi 90% 12 mesi 95%
30 mesi 10 mesi 85% 10 mesi 90% 10 mesi 95%
34 mesi 8 mesi 85% 8 mesi 90% 8 mesi 95%

Qualora le durate complessive del contratto siano inferiori a quelle sopra riportate, la durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura proporzionale ferma restando la relativa percentuale di retribuzione applicabile nei tre periodi.

Il periodo di prova è pari a quello stabilito dal CCNL per il livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.

CCNL Terziario

Sfera di applicazione: è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel II, III, IV, V e VI livello, con esclusione delle figure professionali comprese del V livello (es. aiutante commesso, lavori di archivio ecc..).

Il contratto di apprendistato ha una durata di 36 mesi per i livelli II, III, IV e V e di 24 mesi per livello VI.

La formazione è definita in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento da acquisire (secondo specifica tabella riportata dal CCNL vigente).

L’inquadramento è a 2 livelli inferiori per la prima metà del periodo di apprendistato e a 1 livello al di sotto per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Il periodo di prova è di durata non superiore a quanto previsto dal CCNL vigente per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti (non si computano le dimissioni e i licenziamenti per giusta causa).

Malattia

L’apprendista, non in prova, per i primi 3 gg e limitatamente a 6 eventi morbosi in ragione d’anno, spetterà un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, mentre, in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, spetterà un’indennità, a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda.

Infortunio

L’apprendista ha diritto al 60% della retribuzione giornaliera netta per i primi 3 giorni, all’80% dal 5° al 20° giorno e al 90% dal 21° in fino a guarigione.

Appuntamenti
20 Mag

Conseguenze dell’utilizzo improprio dei social, delle mail aziendali e degli strumenti di lavoro

hh 14:30 - 16:30

28 Mag

I contratti di lavoro oggi: tipologie e opportunità

hh 10:00 - 11:30

9 Giu

Obblighi e Responsabilità del Datore di Lavoro in Caso di Infortunio e Malattia professionale

hh 16:00 - 18:00

29 Set

Il Mobbing nel rapporto di lavoro: orientamenti giurisprudenziali

hh 16:00 - 18:00

21 Ott

Il contenzioso sul licenziamento Individuale alla luce della recente giurisprudenza

hh 10:00 - 12:00