L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dal Capo V del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, e finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
L’obiettivo di questa tipologia contrattuale è quello di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alternando l’attività lavorativa alla formazione, garantendo contemporaneamente alle aziende il riconoscimento di benefici economici e normativi.
Nel panorama giuslavoristico italiano esistono tre tipologie di contratto di apprendistato ognuna con specifiche finalità e requisiti:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (primo livello)
permette ai giovani tra i 15 e i 25 anni di conseguire una qualifica o un diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, integrando la formazione scolastica con l'esperienza lavorativa. La durata non può essere superiore a tre anni, elevabili a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale.
- Apprendistato professionalizzante (secondo livello)
è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni (e anche a persone più adulte per la riqualificazione), ha come obiettivo l'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali. L’apprendistato professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età maggiore ai 29 anni a determinate condizioni (ad esempio percettori di NASpI).
La durata del contratto non può essere superiore a tre anni, elevati a cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello)
permette ai giovani tra i 18 e i 29 anni di conseguire titoli di studio universitari o di alta formazione, o allo svolgimento di attività di ricerca. La durata e la regolamentazione della formazione sono rimesse alle Regioni, in accordo con le associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative di concerto con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Formazione
Il percorso formativo ha una durata pari a quella del contratto di lavoro e i contenuti sono specificati nel Piano Formativo individuale: il datore di lavoro è responsabile di attestare l’avvenuta formazione dell’apprendista.
Nel caso di apprendistato di primo e terzo livello il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
La formazione può essere erogata esternamente attraverso operatori specializzati o internamente, attraverso le professionalità già presenti in azienda.
Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova per il contratto di apprendistato è stabilita dai CCNL di riferimento.
Comunicazioni obbligatorie
Il contratto di apprendistato prevede la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l’inizio dell’attività, quella di cessazione entro 5 giorni dalla chiusura del rapporto e quella di proroga/rinnovo entro 5 giorni.