Unioni civili - Permessi Legge 104/92 e congedo straordinario: estensione tutela in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile

L'Inps fornisce chiarimenti sulla concessione delle tutele ai lavoratori uniti civilmente e sul riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

In primo luogo, l'Istituto riepiloga i benefici previsti in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all’altra parte o convivente, precisando che:

  • la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire sia dei permessi di cui alla Legge 104/1992, sia del  congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001;
  •  il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’art. 1 della Legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi Legge 104/1992.
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