Pubblicato il Decreto che rende operative le nuove Tariffe Inail

Con la pubblicazione del Decreto interministeriale sono state introdotte le disposizioni che prevedono una serie di novità sulle tariffe INAIL da applicare a partire dall’autoliquidazione 2019.

Con la firma del Decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, pubblicato in data 1° aprile 2019, sono state approvate le nuove tariffe dei premi INAIL, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il provvedimento recepisce la proposta dell’INAIL, contenuta nella Determinazione n. 385 del 2 ottobre 2018.
E’ stato ricalcolato il cosiddetto “nomenclatore tariffario”, che attribuisce a diverse attività tassi di rischiosità differenziati, sono stati poi ricalcolati i tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

Le imprese devono quindi prepararsi all’autoliquidazione che per quest’anno è stata posticipata al 16 maggio. L’INAIL ha infatti provveduto a determinare la classificazione delle lavorazioni e il relativo tasso medio in base alle nuove tariffe dei premi e sta comunicando alle imprese le informazioni necessarie per il calcolo del premio attraverso il modello 20 SM. I datori di lavoro possono così procedere al computo del premio anticipato per l’anno in corso, rata 2019, e del conguaglio per il 2018 sulla scorta delle basi di calcolo pubblicate sul sito dell’INAIL. 

Per le attività iniziate da almeno due anni rispetto alla data del 1° gennaio 2019, il predetto tasso medio di tariffa è suscettibile di un’oscillazione, in riduzione o in aumento, in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della posizione assicurativa territoriale (PAT).
In questi casi, per ciascuna lavorazione assicurata nella PAT, sono determinati il tasso di premio da applicare per l'anno 2019 e i relativi elementi di calcolo dell’oscillazione, ai sensi delle nuove Modalità di applicazione delle tariffe di cui al Decreto interministeriale 27 febbraio 2019. 

Il nuovo quadro tariffario naturalmente tiene conto delle trasformazioni tecnologiche e organizzative che, negli ultimi anni, hanno cambiato il volto di molte imprese e di moltissimi luoghi di lavoro. A titolo esemplificativo, il nuovo nomenclatore contempla anche le attività legate alla produzione di nanomateriali, settore di produzione in forte crescita, fornisce una definizione dell’intero ciclo dei rifiuti e la previsione di attività di consegna merci.

Con il nuovo nomenclatore le voci tariffarie scendono da 739 a 595 e, secondo INAIL, i singoli tassi medi di premio non dovrebbero superare quelli previsti dalla Tariffa 2000 e, in alcuni casi, dovrebbero risultare inferiori rispetto al passato.
E’ bene precisare che il nuovo criterio di oscillazione del tasso per andamento infortunistico e l’aggiornamento tariffario potrebbero, peraltro, provocare anche aumenti di costo per determinate realtà; si tratta quindi di uno scenario che potrà e dovrà essere verificato caso per caso.

Importante novità è il calcolo di un tasso aziendale basato sulla gravità degli eventi lesivi, dai quali restano ovviamente esclusi gli infortuni in itinere, ovvero quelli che possono capitare nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. Le nuove modalità di applicazione delle tariffe ricalcano quelle precedenti, con la significativa eccezione del criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, oggi basato sulla gravità degli eventi lesivi e non più soltanto sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli. E’ inoltre rilevante sottolineare come l’oscillazione del tasso viene adesso ancorata all’andamento infortunistico della PAT nel suo complesso, così che la percentuale di riduzione o di aumento del premio sia applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa presenti nella singola PAT. 

Nell’ambito della revisione, è stato anche abolito il premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi, così come scende dal 130 al 110 per mille il tasso massimo applicabile alle lavorazioni pericolose.
E’ bene, comunque, sottolineare come il nuovo sistema sia sperimentale e, infatti, l’INAIL ne monitorerà l’applicazione e la sostenibilità nel prossimo triennio prima di confermarlo a regìme.

Con l’aggiornamento delle tariffe arrivano anche nuove risorse per migliorare alcune prestazioni. In particolare vengono ricalcolate le rendite che spettano, in mancanza di coniuge e figli, ai genitori o ai fratelli e alle sorelle delle vittime sul lavoro. Inoltre, l’assegno una tantum in caso di evento mortale erogato dall’INAIL ai familiari dei lavoratori deceduti sul lavoro è stato aumentato da 2.160 euro a 10 mila euro. Da ultimo, è stata aggiornata la “Tabella di indennizzo danno biologico”, anche in questo caso con un miglioramento degli indennizzi economici in capitale a favore di malati e infortunati erogati in caso di infortuni con invalidità permanente dal 6 al 15%.

Con il modello 20SM di cui sopra viene adesso comunicato il tasso medio corrispondente a ciascuna lavorazione, eventualmente oscillato, per quelle attività complesse a cui era stato applicato un tasso unico risultante dalla ponderazione dei tassi attribuibili alle singole lavorazioni assicurate.

Si segnala, infine, che possono usufruire di un’ulteriore riduzione del tasso medio per prevenzione, prevista dall'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, di cui al Decreto interministeriale 27 febbraio 2019, le imprese che investono in sicurezza con interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vecchio OT24).

Il tema è stato oggetto di incontro informativo tenutosi in Assolombarda in data 19 marzo 2019. La documentazione utilizzata dai relatori e la videoregistrazione sono consultabili sul sito di Assolombarda.


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