Piattaforme digitali: direttiva UE

Il provvedimento è volto al miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali.

26/11/2024

La Direttiva 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'11 novembre scorso.

Scopo della direttiva è il miglioramento delle condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali attraverso:

 - introduzione di misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

 - promozione della trasparenza, dell’equità, della supervisione umana, della sicurezza e della responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali.

Le piattaforme di lavoro digitali si caratterizzano per l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati per organizzare il lavoro svolto da individui su richiesta, una tantum o ripetuta, del destinatario di un servizio fornito dalla piattaforma digitale.

Tra le misure introdotte dalla direttiva:

Presunzione legale

Per combattere il lavoro autonomo fittizio nel lavoro mediante piattaforme digitali e per facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, gli Stati membri dovrebbero disporre di procedure adeguate a prevenire e affrontare l’errata classificazione della situazione occupazionale.

La Direttiva chiede dunque agli Stati membri di introdurre nei propri ordinamenti una presunzione legale semplice di subordinazione quando si ravvisino elementi che indicano controllo e direzione conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore in ciascun Stato membro, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

La presunzione non comporterà l’automatica conversione del rapporto, ma potrà essere utilizzata dai lavoratori e dalle autorità vigilanti in sede di accertamento o contenzioso. Se la piattaforma di lavoro digitale intendesse confutare la presunzione legale, dovrebbe spettare a tale piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro subordinato quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.  

Protezione dei dati e obblighi di trasparenza

E’ necessario stabilire norme specifiche che contemplino le problematiche connesse al trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati nel contesto del lavoro mediante piattaforme digitali. L’articolo 88 del regolamento (UE) 2016/679 stabilisce già che gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro. La direttiva prevede garanzie più specifiche per il trattamento dei dati personali mediante sistemi automatizzati nel contesto del lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo in tal modo un livello più elevato di protezione. In particolare, la direttiva stabilisce norme più specifiche rispetto al regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda l’uso e la trasparenza del processo decisionale automatizzato in particolare laddove le decisioni siano adottate o sostenute dal trattamento automatizzato di dati personali.

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali da parte di una piattaforma di lavoro digitale mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati è un tipo di trattamento che può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Nell’effettuare, a norma di tale disposizione, la valutazione dell’impatto del trattamento dei dati personali da parte dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati sulla protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitale, agendo in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, chiedono il parere delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e dei loro rappresentanti. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono la valutazione ai rappresentanti dei lavoratori.

Supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati

Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali sorveglino e, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, effettuino regolarmente, e in ogni caso ogni due anni, una valutazione dell’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, incluso, laddove applicabile, sulle loro condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento sul lavoro.

Riesame umano

Uno degli aspetti fondamentali della direttiva è la mitigazione della gestione algoritmica. Ciascuna piattaforma dovrà adottare specifiche misure per garantire trasparenza e controllo umano nei processi decisionali automatizzati, sulla falsa riga di quanto già previsto nel nostro ordinamento nazionale con il DL Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022). Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali dovrebbero avere il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, una spiegazione dalla piattaforma di lavoro digitale per quanto riguarda una decisione, una mancata decisione o una serie di decisioni prese o sostenute da sistemi decisionali automatizzati. A tal fine, la piattaforma di lavoro digitale dovrebbe offrire alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali la possibilità di discutere e chiarire i fatti, le circostanze e i motivi di tali decisioni con un interlocutore umano presso la piattaforma di lavoro digitale.

Promozione della contrattazione collettiva 

Gli Stati membri, fatta salva l’autonomia delle parti sociali, e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, dovranno adottare misure adeguate a promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali e agevolare l’esercizio dei loro diritti relativi alla gestione algoritmica.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° dicembre e dovrà essere recepito nel nostro paese entro il 2 dicembre 2026.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336, e-mail lav@assolombarda.it
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it

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