Obbligo di comunicazione degli infortuni di almeno un giorno

Il Legislatore ha previsto l'obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare, ai fini statistici - informativi, gli infortuni che comportano l'assenza di lavoro da uno a tre giorni (escluso quello dell'evento).

A partire dal 12 ottobre 2017, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INAIL gli infortuni fino a tre giorni escluso quello dell'evento entro due giorni da quando hanno notizia dello stesso.

La mancata ottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548 e 1972,80 euro.

Tale adempimento si aggiunge alla consueta denuncia di infortunio per eventi con prognosi di almeno 4 giorni, comunicazione utile ai fini assicurativi.

Rispetto a questo adempimento l'INAIL ha predisposto un apposito modello di comunicazione e le relative istruzioni operative.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, tel. 02-58370.366-274-391-262-263-228, e-mail 
Presidio Territoriale di Monza, tel. 039-3638.235-231, e-mail presidiomonza@assolombarda.it

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