Dimissioni per fatti concludenti - Indicazioni Inps

L’istituto chiarisce gli aspetti previdenziali legati alle dimissioni per fatti concludenti introdotti dal Collegato Lavoro.

21/02/2025

Il Collegato Lavoro (Legge n.  203/2024) ha introdotto una disposizione in base alla quale in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per un periodo superiore al termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in assenza di disposto contrattuale, di un periodo superiore a 15 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore.

In questa circostanza il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

In considerazione del fatto che la risoluzione del rapporto è imputabile alla mera volontà del lavoratore, l’Istituto chiarisce che il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo di licenziamento e che il lavoratore dimissionario non ha diritto all’accesso alla Naspi.

L’INPS precisa che la disposizione non si applica  nel caso in cui il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Le dimissioni per fatti concludenti devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.

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