Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza - Ulteriori istruzioni INPS

L'INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica e per la sospensione delle scuole per i figli di lavoratori dipendenti.

L'Istituto, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di conversione del Decreto Agosto e dal Decreto Ristori in materia di congedo COVID-19 per quarantena scolastica, riepiloga la disciplina in vigore e nel confermare la validità delle indicazioni operative fornite con la propria circolare n. 116/2020, si sofferma in particolare sull'ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena e sulle fattispecie di compatibilità con il congedo fruito dall'altro genitore.

Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio

La Legge n. 126/2020, di conversione del c.d. Decreto Agosto, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche in una serie di ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico e in particolare nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

In questi ulteriori casi è comunque necessario che la quarantena venga disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il congedo in parola potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della citata Legge n. 126/2020.

Il Decreto Ristori inoltre, ha introdotto la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.

L'INPS specifica che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza potrà essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 137/2020.

Compatibilità con l’altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza

L'Istituto ribadisce che il congedo COVID-19 è incompatibile con:

  • il contemporaneo svolgimento - da parte dell’altro genitore - di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;
  • la contemporanea fruizione - da parte dell’altro genitore - del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;
  • il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.

Nel caso di coppie con figli avuti da altri soggetti, l'INPS chiarisce che, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.

Presentazione della domanda

L'INPS ricorda che la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi) utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. L’INPS ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020, non saranno più rilasciati nuovi PIN;
  • tramite il Contact Center;
  • tramite i Patronati.

L’applicazione è stata aggiornata per recepire le novità normative in esame.

L'Istituto precisa inoltre che la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio, può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento di quarantena a cura dell'ASL, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.

L'INPS precisa che a breve saranno fornite le indicazioni operative per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente e tal proposito, specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail .
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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