Collocamento obbligatorio: nuova categoria
La Legge 15 aprile 2025 n. 63, ha individuato una nuova categoria di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
09/05/2025
La norma ha la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
Hanno diritto ai benefici della norma:
a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi stabiliti dalla L. 63/25 (e successivi decreti) nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;
c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'art. 4 della L. 63/25.
Il legislatore stabilisce che tali soggetti godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 63/25 (6 maggio 2025), sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e il 6 maggio 2025.
Gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento medesimo.
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