La nuova Convenzione Paneuromediterranea

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la nuova Convenzione PEM che introduce nuove regole in materia di origine preferenziale delle merci e di cumulo, con impatti diretti sull’operatività delle imprese.

La Convenzione Paneuromediterranea (PEM) originaria ha rappresentato uno strumento fondamentale per favorire gli scambi tra l’Unione Europea e il vasto gruppo di Paesi aderenti, tra cui Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Isole Fær Øer, Turchia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Palestina, Georgia, Repubblica Moldava, Ucraina, Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia settentrionale, Montenegro, Serbia e Kosovo.

Negli ultimi anni, tuttavia, l’accordo originario ha mostrato la necessità di un aggiornamento, rendendo necessaria l’adozione di regole più moderne, coerenti con l’evoluzione dei processi produttivi e delle catene globali del valore.

Evoluzione normativa

Dopo un lungo processo negoziale, la versione riveduta della Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, con un periodo transitorio che ha consentito alle aziende di scegliere tra vecchie e nuove regole. Dal 1° gennaio 2026, tuttavia, il nuovo quadro normativo è diventato pienamente operativo nell’intera area PEM, salvo limitate eccezioni legate ai Paesi che non hanno ancora completato la ratifica.

Dal 1° gennaio 2026, l’area paneuromediterranea si articola, dunque, in due ambiti distinti:

  1. Paesi che applicano la PEM rivista, avendo ratificato le nuove regole.
  2. Paesi che continuano a utilizzare la Convenzione originaria, non avendo ancora completato il processo di ratifica.

Vantaggi della nuova Convenzione PEM

Le modifiche introdotte mirano a semplificare e rendere più flessibili i criteri per la determinazione dell’origine preferenziale, con l’intento di facilitare gli scambi commerciali tra operatori europei e Paesi del bacino mediterraneo e balcanico, alleggerendo gli adempimenti e migliorando l’accesso ai vantaggi tariffari.

La Convenzione Paneuromediterranea Riveduta (PEM), prevede l’applicazione di importanti novità:

  • separazione contabile, ora autorizzabile senza l’obbligo di dimostrare l’impossibilità di una separazione fisica dei materiali;
  • principio di territorialità: le lavorazioni possono essere svolte fuori dalla zona di cumulo PEM senza perdere lo status originario, se ricorrono condizioni specifiche;
  • duty drawback: in linea generale è consentito un rimborso di dazi doganali, imposte sulle vendite o altre tasse;
  • principio di non alternazione delle merci:  sono consentiti transiti e scali in Paesi terzi, purché si possa dimostrare l’assenza di manipolazioni non consentite;
  • prove di origine: la Convenzione rivista prevede unicamente Eur1 o la dichiarazione di origine da parte di un Esportatore Autorizzato.
  • nuovo impianto del cumulo paneuromediterraneo, che rafforza la possibilità per le aziende di valorizzare le lavorazioni effettuate in più Paesi dell’area.  Con il nuovo testo, il valore delle lavorazioni realizzate in Paesi PEM può contribuire all’origine preferenziale, anche quando coinvolge materie prime non originarie;
  • soglie di tolleranza: aumento della soglia di tolleranza per materiali non originari dal 10% al 15%;
  • regole di lavorazione meno restrittive: per alcuni capitoli merceologici sono previste regole più favorevoli per attestare l’origine preferenziale.

Ratifica del nuovo accordo

Si prevedeva che tutti i Paesi Firmatari del PEM avrebbero aderito alle regole dell’accordo PEM Revisionato (cd. “revised rules”) invece Libano, Siria e Algeria non hanno ancora adottato le nuove regole.

Caso Egitto

L'Egitto per le importazioni, continuerà ad applicare le regole PEM originarie, senza riconoscere automaticamente l'utilizzo delle regole riviste. Per le esportazioni applica le regole riviste.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un apposito avviso chiarificatore in merito all’applicazione della Convenzione negli scambi commerciali con l’Egitto.  

Implicazioni pratiche per le imprese

Con l’avvio del nuovo accordo paneuromediterraneo riveduto 2026, si suggerisce alle imprese di verificare la conformità alle nuove regole di origine al fine di valutare se queste influenzano la propria operatività nell’ambito di flussi commerciali in essere, le dichiarazioni rilasciate o se ci sono casi specifici sui quali vi è l’opportunità di ottimizzare benefici tariffari.

Contatti

Per approfondimenti Area Internazionalizzazione e Commercio Estero, Selena Pizzocoli, tel 0393638237 selena.pizzocoli@assolombarda.it; Giulia Repetto, tel 0258370.497, ; , Chiara Fanali, tel 0258370.373, chiara.fanali@assolombarda.it; Alberto Colli, tel. 0382375233, e-mail 

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