Il Decreto conferma il criterio generale previsto per la compensazione delle spese processuali, in base al quale la compensazione può avvenire, in tutto o in parte, "in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".

Si prevede, inoltre che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, anche quando:

  • la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio; così, se nel corso del contraddittorio con gli Uffici, il contribuente non produce documenti che in sede contenziosa si rivelano decisivi per l'accoglimento del ricorso, il giudice dovrà disporre la compensazione alle spese;
  • la parte non ha tenuto conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte. Pertanto, in presenza di un ricorso o di una memoria eccessivamente prolissi o poco chiari, potrà essere disposta la compensazione delle spese.

 

Le novità si applicano per i ricorsi di primo, secondo grado e di Cassazione notificati dal 5 gennaio 2024.

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