Per la stabile organizzazione in Italia di una società tedesca:
1) nel rapporto contrattuale in cui opera come principale interlocutore e referente dell'acquirente, assistendolo in tutte le fasi dell'operazione, anche quella post-vendita, emerge un sufficiente grado di autonomia rispetto alla casa madre. Pertanto, la stabile organizzazione deve essere considerata un soggetto passivo IVA e, di conseguenza, deve emettere le fatture nei confronti del cliente per le cessioni rilevanti in Italia, ai sensi dell'art. 7-bis del DPR n. 633/1972;
2) nel rapporto contrattuale verso un altro soggetto, limitato all'assistenza sulla comunicazione con il primo cliente suddetto per eventuali problemi di trasporto ed alla gestione della verifica dell'idoneità del prodotto, in assenza di funzioni ulteriori, il ruolo della stabile organizzazione si qualifica come meramente ausiliario. Ne consegue che gli obblighi relativi alle operazioni devono essere adempiuti dal cedente, in quanto soggetto passivo IVA stabilito in Italia, che deve emettere fattura direttamente nei confronti della casa madre estera e non, quindi, verso la stabile organizzazione italiana;
3) in relazione all'IVA addebitata in rivalsa da quest'ultimo fornitore, la casa madre non può richiederne il rimborso, in quanto possibilità preclusa dal fatto che la stabile organizzazione italiana abbia effettuato delle operazioni imponibili in Italia (desumibili dalla risposta di cui al punto n. 1).