Per il beneficiario cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera, di un trust svizzero, ora estinto, da cui ha percepito le quote maggioritarie di una società italiana:
1) la cessione della nuda proprietà delle partecipazioni nella SRL italiana rientra nell'ambito applicativo della disposizione antielusiva dell'art. 16, co. 1, della Legge n. 383/2001;
2) per quanto attiene la qualificazione del trust estinto, questo è da considerare, ab origine, interposto rispetto alla trustee (la madre) e per l'effetto che l'attribuzione in nuda proprietà delle quote della SRL nel 2020 non abbia realizzato alcuno spossessamento sostanziale della medesima;
3) ne consegue che il dies a quo, ai fini del computo del quinquennio di cui alla disposizione antielusiva, è individuabile nel giorno in cui mediante atto notarile è avvenuto il trasferimento gratuito a livello formale della nuda proprietà delle quote della società dal trust all'istante (nel 2022);
4) la disposizione antielusiva non può essere disapplicata nel caso di specie; pertanto l'istante, qualora proceda alla cessione delle quote della SRL italiana prima dello spirare dei cinque anni dalla data dell'attribuzione delle stesse da parte del trust, sarà tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria in via ordinaria, corrispondendo l'imposta sostitutiva come se il dante causa (la madre) avesse compiuto direttamente l'atto a titolo oneroso. Da ciò ne consegue che la plusvalenza eventualmente maturata sino alla data di attribuzione, cioè fino al 2022, sarà soggetta ad imposizione in Italia, considerando che il dante causa della donazione (rectius cessione a titolo oneroso) si deve considerare la madre.