Alla cessione da parte di un professionista (dottore commercialista) della propria clientela (ad una persona fisic,a anch'essa consulente), in vista della cessazione dell'attività professionale:
1) ai fini IVA, realizzandosi di fatto una mera cessione di un "portafoglio clienti" non configurante un complesso unitario di attività organizzato, non è applicabile l'art. 2, co. 3, lett. b), del DPR n. 633/1972; pertanto, l'operazione risulta imponibile per la sussistenza, oltre che del profilo soggettivo in capo all'istante al momento di effettuazione dell'operazione e del presupposto territoriale, anche del profilo oggettivo dell'imposta;
2) in tal caso, dunque, l'imposta di registro risulta applicabile in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, co. 1, del TUR;
3) i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela conservano la loro natura di redditi di lavoro autonomo, da assoggettare a tassazione ordinaria da parte dell'istante nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, in applicazione del principio di cassa, e vanno indicati nel Quadro RE del Modello Redditi PF;
4) ai fini ISA, laddove i presupposti per applicare il regime forfetario non ricorrano, l'istante indicherà il codice "4" (non normale svolgimento dell'attività) alla colonna 2 del rigo RE1, nell'anno di stipula della cessione della clientela ed in quello successivo, ed il codice "2" (cessazione dell'attività) nell'anno in cui chiuderà la Partita IVA.