Per quanto riguarda le attività di promozione e gestione dei siti turistici in un Comune svolti dall'azienda speciale, i corrispettivi relativi alle visite guidate della miniera e alla visita del parco speleologico sono esenti ai fini IVA, in quanto attività di carattere culturale, operate in virtù di un provvedimento autorizzatorio all'utilizzo e alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, rilasciato dalla Regione.
In particolare, a fronte di un corrispettivo unico d'accesso, il regime d'esenzione IVA si applica non solo alla mera visita, ma anche ai servizi strettamente connessi alla stessa, in quanto ad essa inerenti.
Diversamente, i corrispettivi relativi alla traversata del ponte tibetano non sono riconducibili al regime d'esenzione IVA in esame, pertanto i medesimi sono imponibili ai fini IVA, con aliquota ordinaria.
In relazione a tutte le tipologie d'attività turistica descritte sussiste l'obbligo di certificazione mediante titoli di accesso emessi dagli appositi apparecchi misuratori fiscali e biglietterie automatizzate, ai sensi dell'art. 74-quater del DPR n. 633/1972.