A seguito di fusione per incorporazione, l'Istante intende restituire i benefici fiscali della Tremonti Ambiente (relativi agli anni 2011-2018) fruiti dalla Incorporata sotto forma di minor IRES versata e di (maggiori) perdite fiscali riportate a nuovo per i periodi successivi, in modo da rientrare in possesso delle somme spettanti a titolo del IV Conto Energia (trattenute dal GSE).
Infatti, gli incentivi relativi al IV Conto Energia sono incompatibili con i benefici fiscali della Tremonti Ambiente.
Al fine di conservare l'applicazione degli incentivi tariffari non è possibile rinunciare alle suddette perdite non utilizzate come alternativa alla restituzione delle imposte non versate a seguito dei benefici della Tremonti Ambiente (al fine sempre di mantenere il diritto alla fruizione degli incentivi tariffari dei Conti Energia).
Pertanto, la posizione fiscale dell'Istante deve considerarsi definita e definitivamente consolidata, con la conseguenza di non poter (più) procedere alla restituzione dei benefici fiscali della Tremonti Ambiente, non potendo presentare dichiarazioni integrative per il decorso dei termini e in assenza della rinuncia al beneficio attraverso la definizione ex art. 36 (ossia l'unica modalità operativa consentita per restituire la Tremonti Ambiente).
Sul tema, non esiste altra modalità per rinunciare al beneficio fiscale della Tremonti Ambiente essendo decorsi tutti i termini di legge per la restituzione dei relativi benefici.