Come già anticipato (link) sono in vigore le nuove regole per la tutela della salute e sicurezza nel lavoro agile: le aziende possono contattare l’Area Salute e Sicurezza sul Lavoro per rivedere e aggiornare le informative annuali, anche nell’ambito del servizio di check up (link).
L’obbligo di informativa annuale è adesso sanzionato penalmente e garantisce l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza in capo al datore di lavoro, in particolare quelli relativi ai videoterminali (la formazione resta una misura consigliata).
La consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’informativa resta annuale, come nella norma precedente (Legge n. 81/2017), e può avvenire in forma cartacea o elettronica tracciabile. L’informativa scritta deve riguardare (come prima):
- I rischi generali (connessi alla mansione del lavoratore es. impiegato ecc.);
- I rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto (es. scelta del luogo dove prestare l’attività lavorativa, uso corretto delle attrezzature, aspetti comportamentali ecc.).
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore (es. si consiglia di integrare l’informativa con una formazione adeguata per lavoratori agili e loro preposti e dirigenti).
INAIL aveva predisposto nel 2020 un testo che può essere usato come riferimento per un inquadramento generale dei rischi legati al lavoro agile.
È importante notare che questa semplificazione vale solo se la prestazione si svolge in ambienti sottratti alla disponibilità giuridica del datore; la condizione della disponibilità giuridica opera in quanto il lavoro agile è caratterizzato dalla assenza di precisi vincoli di luogo di lavoro e la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa.