Rinnovo del permesso e conversione

In linea generale, il nulla osta e il permesso di soggiorno per le categorie di lavoratori incluse nell’art. 27 del T.U, possono essere rinnovati in costanza dello stesso rapporto di lavoro.



Conversione

I permessi di soggiorno rilasciati a norma dell’art. 27 T.U. non possono essere convertiti (salvo quanto previsto per i lavoratori dello spettacolo).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.

I lavoratori di cui alle lettere d), e) e r-bis) (traduttori e interpreti, collaboratori familiari e infermieri professionali) possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a patto che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nulla osta.

Appuntamenti
15 Set

Le nuove agevolazioni contributive per le assunzioni

hh 10:00 - 11:30

21 Set

Abitare il lavoro: casa, imprese e competitività territoriale

hh 10:00 - 12:00

29 Set

Il Mobbing nel rapporto di lavoro: orientamenti giurisprudenziali

hh 16:00 - 18:00

9 Ott

L'azienda inclusiva: DE&I, parità salariale e benessere organizzativo

hh 09:00 - 13:00

13 Ott

Ingresso in Italia di lavoratori stranieri: adempimenti e opportunità per le imprese

hh 10:00 - 11:30