Rinnovo del permesso e conversione

In linea generale, il nulla osta e il permesso di soggiorno per le categorie di lavoratori incluse nell’art. 27 del T.U, possono essere rinnovati in costanza dello stesso rapporto di lavoro.



Conversione

I permessi di soggiorno rilasciati a norma dell’art. 27 T.U. non possono essere convertiti (salvo quanto previsto per i lavoratori dello spettacolo).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.

I lavoratori di cui alle lettere d), e) e r-bis) (traduttori e interpreti, collaboratori familiari e infermieri professionali) possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a patto che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nulla osta.

Appuntamenti
11 Mar

Cessione del quinto e pignoramento dello stipendio

hh 10:00 - 11:30

12 Mar

Le ricadute dell’intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro subordinato

hh 16:00 - 18:00

20 Apr

Permessi Legge 104, congedi e malattia: ricadute dell’utilizzo improprio nel rapporto di lavoro

hh 10:00 - 12:00

22 Apr

La Responsabilità nel Contratto di Appalto: Profili Normativi e Giurisprudenziali

hh 16:00 - 18:00

20 Mag

Conseguenze dell’utilizzo improprio dei social, delle mail aziendali e degli strumenti di lavoro

hh 14:30 - 16:30