Rinnovo del permesso e conversione

In linea generale, il nulla osta e il permesso di soggiorno per le categorie di lavoratori incluse nell’art. 27 del T.U, possono essere rinnovati in costanza dello stesso rapporto di lavoro.



Conversione

I permessi di soggiorno rilasciati a norma dell’art. 27 T.U. non possono essere convertiti (salvo quanto previsto per i lavoratori dello spettacolo).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.

I lavoratori di cui alle lettere d), e) e r-bis) (traduttori e interpreti, collaboratori familiari e infermieri professionali) possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a patto che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nulla osta.

Appuntamenti
15 Gen

Collocamento obbligatorio: gli adempimenti di legge, gli strumenti per gestirli e le opportunità

hh 10:00 - 12:00

29 Gen

La Legge di Bilancio 2026: novità e prospettive in materia di lavoro e previdenza per il nuovo anno

hh 10:00 - 12:00

13 Feb

Inail - La gestione dell'infortuni e della prevenzione in azienda - Autoliquidazione 2026

hh 10:00 - 11:30