In linea generale, il nulla osta e il permesso di soggiorno per le categorie di lavoratori incluse nell’art. 27 del T.U, possono essere rinnovati in costanza dello stesso rapporto di lavoro.
Conversione
I permessi di soggiorno rilasciati a norma dell’art. 27 T.U. non possono essere convertiti (salvo quanto previsto per i lavoratori dello spettacolo).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.
I lavoratori di cui alle lettere d), e) e r-bis) (traduttori e interpreti, collaboratori familiari e infermieri professionali) possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a patto che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nulla osta.