Rinnovo del permesso e conversione

In linea generale, il nulla osta e il permesso di soggiorno per le categorie di lavoratori incluse nell’art. 27 del T.U, possono essere rinnovati in costanza dello stesso rapporto di lavoro.



Conversione

I permessi di soggiorno rilasciati a norma dell’art. 27 T.U. non possono essere convertiti (salvo quanto previsto per i lavoratori dello spettacolo).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.

I lavoratori di cui alle lettere d), e) e r-bis) (traduttori e interpreti, collaboratori familiari e infermieri professionali) possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a patto che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nulla osta.

Appuntamenti
6 Nov

Il rilievo di Fonchim nella Previdenza dell’Industria chimica e farmaceutica

hh 10:30 - 12:00

13 Nov

Strumenti contrattuali di attraction e retention per i giovani

hh 16:00 - 18:00

14 Nov

Nuove modalità di esposizione in Uniemens degli eventi di malattia

hh 14:30 - 16:00

20 Nov

Gestire l’uscita dei lavoratori: la flessibilità pensionistica come leva strategica per le imprese

hh 10:00 - 12:00

11 Dic

Byblos e la Previdenza nelle imprese grafiche, del cinema e dello spettacolo

hh 10:30 - 12:00