Al fine di assumere lavoratori stranieri come infermieri professionali, le strutture sanitarie pubbliche e private, le cooperative qualora gestiscano direttamente l’intera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima, e le agenzie di somministrazione di lavoro possono avvalersi degli ingressi “extra quota” previsti dall’art. 27 lettera r-bis.

Riconoscimento del titolo

L’azienda, prima di richiedere il nulla osta al lavoro, qualora il titolo di infermiere sia stato conseguito in un Paese extra-Ue, deve attivare la procedura di riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute.

In deroga alla regola generale, fino al 31 dicembre 2027, gli operatori sanitari potranno essere assunti anche senza il riconoscimento del titolo dal Ministero della Salute, con contratto per lavoro subordinato o con contratto libero-professionale, autorizzati con provvedimento regionale.

Modalità e termini per le presentazioni delle domande di assunzione sono stabilite dalle autorità regionali.

I professionisti sanitari extracomunitari potranno ottenere il permesso di soggiorno seguendo la disciplina dell’articolo 27 o 27-quater T.U. 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, è possibile instaurare un nuovo rapporto a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originale nulla osta. 

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