Definizione
Con nomadi digitali e lavoratori da remoto si indicano quei cittadini stranieri che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio nazionale.
La disciplina distingue due figure:
- I lavoratori da remoto: gli stranieri con contratto di lavoro subordinato o di collaborazione che utilizzano strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
- Nomadi digitali: gli stranieri che svolgono lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
Durata
Il permesso di soggiorno per nomadi digitali e lavoratori da remoto ha la durata di un anno e, qualora permangano le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, è rinnovabile annualmente.
Requisiti
I lavoratori stranieri devono:
- essere in possesso di un titolo o di una qualifica che li classifichi come personale altamente specializzato, così come da disciplina dell’art. 27-quarter del Testo Unico;
- avere un reddito annuale che sia almeno tre volte superiore al reddito minimo necessario per ottenere l'esenzione dalle spese sanitarie;
- essere coperti da un'assicurazione sanitaria valida a livello nazionale, che comprenda sia le cure mediche che i ricoveri;
- presentare la documentazione che attesti le modalità di sistemazione abitativa;
- dimostrare di avere almeno sei mesi di esperienza nel settore pertinente;
- possedere un contratto di lavoro, una collaborazione o un’offerta vincolante per l'esecuzione di un'attività altamente specializzata. La proposta contrattuale o l'offerta vincolante devono specificare la retribuzione annuale del lavoratore.
Procedura
Per l’ingresso di questa categoria di lavoratori stranieri non è richiesto il nulla osta al lavoro.
I cittadini non comunitari dovranno rivolgersi al Consolato o all’Ambasciata italiana nel loro Paese di residenza al fine di richiedere il visto di ingresso.
Dopo otto giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore dovrà esibire alla Questura competente la documentazione presentata in sede di richiesta di visto vidimata dall’ufficio consolare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
La Questura comunicherà il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o di collaborazione agli Enti per le verifiche di competenza.
A partire dal momento di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, è consentito lo svolgimento di attività lavorativa