L’art. 38 della Costituzione italiana prevede che “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
In attuazione di questa disposizione costituzionale, INPS e INAIL erogano delle prestazioni volte alla tutela dei lavoratori al verificarsi di eventi che comportano una sospensione, una riduzione o un’interruzione della prestazione lavorativa garantendo una tutela economica ai lavoratori.
Di seguito, una sintesi delle prestazioni previdenziali e delle tutele assicurative rivolte ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS)
L’IVS garantisce tre diverse tipologie di pensioni per i lavoratori e per i superstiti al verificarsi dei seguenti eventi:
• riduzione della capacità lavorativa totale o parziale. Nel primo caso si ha diritto alla pensione di inabilità, nel secondo, qualora l’invalidità sia almeno di 2/3, si ha diritto all’assegno di invalidità;
• morte del lavoratore o del pensionato che darà rispettivamente diritto alla pensione indiretta o alla pensione di reversibilità;
• raggiungimento dei requisiti anagrafici o contributivi per il godimento della pensione di vecchiaia o anticipata.
Malattia
L’indennità di malattia è una prestazione riconosciuta ai lavoratori subordinati al verificarsi di un evento morboso che determina l’incapacità temporanea al lavoro.
La prestazione ha regolamentazione e ammontare differenti in relazione all’inquadramento previdenziale dell’azienda e alla qualifica del lavoratore.
L’indennità giornaliera di malattia è erogata, per alcune categorie di lavoratori (operai del settore industria, operai e impiegati del settore terziario) dall’INPS, per il tramite del datore di lavoro, a partire dal 4° giorno di malattia, mentre i primi 3 giorni sono di carenza e rimangono a carico del datore di lavoro.
L’indennità a carico INPS è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno (periodo massimo indennizzato dall’INPS in un anno solare). Il diritto a tale indennità si perde in tutto o in parte in caso di assenza ingiustificata a visita domiciliare di controllo.
L’indennità a carico INPS si riduce nel caso di lavoratori ricoverati in luoghi di cura che non hanno familiari a carico e nel caso di lavoratori sospesi o disoccupati.
I periodi di malattia sono coperti da contribuzione figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della prestazione pensionistica.
Maternità
La tutela della maternità e paternità si applica a tutti i lavoratori subordinati.
I lavoratori interessati da tale tutela hanno diritto, per i periodi di assenza previsti dalla Legge, ad un trattamento economico a carico INPS, generalmente anticipato dal datore di lavoro, integrato dai trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.
Per un esame approfondito della disciplina dei permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità si rimanda alla nostra Dispensa - Congedi di maternità e paternità Congedi parentali.
CIGO, CIGS, FIS e altri fondi di solidarietà
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà) tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti.
I lavoratori beneficiari devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data della presentazione della domanda di concessione del trattamento, eccetto nei casi di ammortizzatori sociali richiesti per eventi oggettivamente non evitabili.
L'importo del trattamento è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate (nel limite dell’orario contrattuale) entro un massimale, stabilito per Legge e annualmente rivalutato, al netto del prelievo contributivo del 5,84%.
Durante i periodi di fruizione delle integrazioni salariali il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa piena utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
Per un esame approfondito della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale, previsti dalla normativa vigente, si rimanda al nostro portale degli Ammortizzatori Sociali.
NASpI
La NASpI è l’ammortizzatore sociale che garantisce una tutela economica ai lavoratori subordinati che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria e che siano in possesso di almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
L’importo della prestazione è parametrato alla retribuzione di riferimento entro un massimale, rivalutato annualmente, che subisce una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal 4° mese per i lavoratori fino a 55 anni di età e dal 6° per i lavoratori con più di 55 anni di età.
La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi.
Durante questo periodo il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa entro un limite di retribuzione massimo.
Per un esame approfondito della disciplina della NASpI, si rimanda alla nostra Dispensa – Ammortizzatori sociali - La gestione della NASpI.
Infortunio
L’assicurazione obbligatoria INAIL tutela i lavoratori al verificarsi di un infortunio sul lavoro che si definisce come evento per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di 3 giorni o in caso di malattie professionali.
L’INAIL, nel caso di infortunio o malattie professionali, eroga al lavoratore un’indennità economica giornaliera a decorrere dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio o dell’insorgere della malattia professionale.
Per aver diritto alla prestazione è necessario che l’evento si sia verificato in occasione di lavoro o in presenza di una malattia professionale indennizzabile ovvero che comunque vi sia un’inabilità che comporti l’effettiva astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro che eroga la retribuzione piena, dal 4° al 90° giorno dalla data dell’infortunio l’indennità è pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita dall’assicurato nei 15 giorni precedenti la data dell’evento e diventa del 75% dal 91° giorno alla guarigione.
Esistono poi prestazioni specifiche, erogate dall’INAIL, riguardanti l’inabilità permanente del lavoratore, nonché per l’evento morte.