Nell’ordinamento giuridico italiano il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la principale forma di rapporto subordinato di lavoro. (art. 1, D.Lgs. 81/2015)

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è caratterizzato dal fatto che, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, le parti non stabiliscono una predefinita durata del contratto di lavoro, che si risolverà, pertanto, solo nei seguenti casi:

• per risoluzione consensuale tra le parti
• per decisione unilaterale del datore di lavoro (licenziamento)
• per decisione unilaterale del lavoratore (dimissioni)

La disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato viene definita dalla Legge e dal contratto collettivo applicato dall’azienda.

Il periodo di prova
Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova, che serve ad entrambe le parti per valutare la convenienza del rapporto di lavoro, e la cui durata viene normalmente stabilita dai diversi contratti collettivi di riferimento, entro la durata massima fissata dalla Legge, pari a sei mesi.

Il sopraggiungere di eventi come malattia, infortunio o congedo prolunga il periodo di prova.

Le comunicazioni obbligatorie
Il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l’inizio dell’attività, mentre quella di cessazione entro 5 giorni dalla chiusura del rapporto.

 

 

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