CCNL Chimico

Malattia e infortunio

Il trattamento di malattia e infortunio, garantito al lavoratore a tempo indeterminato non in prova, è proporzionato all’anzianità e sintetizzato qui di seguito.

I primi 3 gg di malattia sono pagati al 100% dal datore di lavoro a prescindere dal numero di eventi morbosi.

Anzianità Trattamento economico malattia e infortunio
fino a 3 anni 100% retribuzione netta nei primi 3 mesi e 50% per i successivi 5 mesi
da 3 a 6 anni 100% retribuzione netta nei primi 4 mesi e 50% per i successivi 6 mesi
oltre 6 anni 100% retribuzione netta nei primi 5 mesi e 50% per i successivi 7 mesi

Maternità

Il datore di lavoro garantisce il 100% della retribuzione per i primi 5 mesi di assenza obbligatoria.

Periodo di prova

La durata è riferita all’effettiva prestazione lavorativa relativa al normale orario di lavoro: per i livelli A, B, C e D è di 6 mesi, per il livello E è di 4 mesi e per il livello F è di 2 mesi.

Per settore Lubrificanti e GPL prevista una diversa durata del periodo di prova.

Il preavviso di licenziamento e dimissioni

Qui di seguito di sintetizzano i periodi di preavviso:

Operai 15 giorni con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese
Intermedi Anzianità
fino a 5 anni
da 5 a 10 anni
oltre i 10 anni
Categoria D
1 mese
1 mese e 1/2
2 mesi
Categoria E
1 mese
1 mese
1 mese e 1/2
Quadri e impiegati Anzianità
fino a 5 anni
da 5 a 10 anni
oltre i 10 anni
Categoria A - B
2 mesi
3 mesi
4 mesi
Categoria C -D
1 mese e 1/2
2 mesi
3 mesi
Categoria E - F
1 mese
1 mese e 1/2
2 mesi

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e sono ridotti alla metà in caso di dimissioni.

Previsti termini di preavviso differenti per il settore Lubrificanti e GPL.

Clausole elastiche

Possono essere pattuite nel contratto individuale di lavoro e possono essere attivate con un preavviso di 7 gg (ridotto per necessità urgenti e tempestive), riconoscendo per le ore prestate al di fuori dell'orario inizialmente concordato una maggiorazione del 10%. Nel caso il preavviso fosse inferiore, la maggiorazione è del 20% per il numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso effettivamente dato dall'impresa e i 7 gg.

Lavoro supplementare

È consentito entro dei limiti annuali: per part time fino a 4 ore giornaliere, 50% dell'orario annuo previsto; per part time fino a 5 ore giornaliere, 30% dell'orario annuo previsto; per part time fino a 6 ore giornaliere, 20% dell'orario annuo previsto; per part time oltre 6 ore giornaliere, 10% dell'orario annuo previsto dal rapporto part time.

Le prestazioni supplementari vanno retribuite con la maggiorazione del 10%, che sale al 50% per le ore eventualmente prestate oltre i suddetti limiti quantitativi. 

CCNL Metalmeccanico

Malattia

Per lavoratori non in prova e nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro, di seguito si sintetizzano le prestazioni:

Anzianità Trattamento economico di malattia
fino a 3 anni 100% intera retribuzione globale nei primi 122 gg di calendario e 80% per i giorni residui
da 3 a 6 anni 100% intera retribuzione globale nei primi 153 gg di calendario e 80% per i giorni residui
oltre 6 anni 100% intera retribuzione globale nei primi 214 gg di calendario e 80% per i giorni residui

I primi 3 gg di malattia sono pagati al 100% fino a 5 gg in corso di anno (1° gennaio – 31 dicembre), a decorrere dal 4° evento morboso, i primi 3 gg saranno retribuiti al 66% dell’intera retribuzione globale e al 50% dal 5° evento morboso in avanti. Sono escluse da tale riduzione alcune patologie tassativamente previste dal CCNL (es. ricovero ospedaliero, day hospital, neoplasie).

Infortunio

Per i lavoratori non in prova e nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro, di seguito si sintetizzano le prestazioni:

Anzianità Trattamento economico di infortunio
fino a 3 anni 100% intera retribuzione globale nei primi 122 gg di calendario e 80% per i giorni residui
da 3 a 6 anni 100% intera retribuzione globale nei primi 153 gg di calendario e 80% per i giorni residui
oltre 6 anni 100% intera retribuzione globale nei primi 214 gg di calendario e 80% per i giorni residui

Maternità

Il datore di lavoro garantisce il 100% della retribuzione nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi successivi.

Periodo di prova

Qui di seguito si sintetizzano i periodi di prova:

Livelli Durata ordinaria Durata ridotta*
D1, D2, C1 1 mese e 1/2 1 mese
C2, C3, B1 3 mesi 2 mesi
B2, B3, A1 6 mesi 3 mesi

*I periodi di prova sono ridotti per i lavoratori che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende o che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.

Per casi espressamente previsti dal CCNL il periodo di prova non va apposto ( es. assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto)

Il preavviso di licenziamento e dimissioni

Qui di seguito di sintetizzano i periodi di preavviso:

Anzianità Livelli B2, B3, A1 Livelli C2, C3, B1 Livelli D1, D2, C1
fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni
da 5 a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni
oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 1 mese

I termini di disdetta decorrono dal giorno di ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento.

Clausole elastiche

Possono essere pattuite nel contratto individuale di lavoro e possono essere attivate con un preavviso di almeno 7 gg lavorativi.
Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione la maggiorazione della retribuzione è pari al 10%, mentre sale al 15% nel caso di variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (non superiore al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale).

Lavoro supplementare

È consentito, in riferimento alle specifiche esigenze organizzative, produttive o amministrative fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione del 10%. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione è pari al 20%.

CCNL Terziario

Malattia

Per i lavoratori, a prescindere dall’anzianità di servizio, spetta il 100% della retribuzione per i primi 3 gg per i primi due eventi di malattia, dal 3° spetta il 66%, dal 4° il 50%, dal 5° in avanti cessa di essere corrisposta. La riduzione non si applica a taluni eventi morbosi tassativamente previsti dal CCNL (es. ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi.

Dal 4° al 20° giorno al lavoratore spetta il 75% della retribuzione e dal 21° in avanti il 100%

Infortunio

Per i lavoratori, a prescindere dall’anzianità di servizio, spetta il 60% per i primi 3 gg, il 90% dal 5° al 20° giorno e il 100% dal 21° in avanti.

Maternità

Il datore di lavoro garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria.

Periodo di prova

Qui di seguito di sintetizzano i periodi di prova:

Livelli Durata
Q, I 6 mesi di calendario
II, III, IV, V 60 giorni di lavoro effettivo
VI, VII 45 giorni di lavoro effettivo

Il preavviso di licenziamento e dimissioni

Sia per licenziamento che per dimissioni i giorni si intendono di calendario e decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese, qui di seguito si sintetizzano i periodi di preavviso:

Licenziamento

Anzianità Livelli Q e I Livelli II, III Livelli IV, V Livelli VI, VII
fino a 5 anni 60 giorni 30 giorni 20 giorni 15 giorni
da 5 a 10 anni 90 giorni 45 giorni 30 giorni 20 giorni
oltre 10 anni 120 giorni 60 giorni 45 giorni 20 giorni

Dimissioni

Anzianità Livelli Q e I Livelli II, III Livelli IV, V Livelli VI, VII
fino a 5 anni 45 giorni 20 giorni 15 giorni 10 giorni
da 5 a 10 anni 60 giorni 30 giorni 20 giorni 15 giorni
oltre 10 anni 90 giorni 45 giorni 30 giorni 15 giorni

Durata minima del part-time

In base alla soglia dimensionale dell’azienda è prevista una durata minima del part time rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale.

È possibile stipulare contratti part-time di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica, cui potranno accedere studenti, lavoratori occupati part-time presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti.

La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell'arco della giornata.

Clausole elastiche

Qualora riguardino la variazione della collocazione temporale della prestazione, spetta una maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto, mentre, qualora siano relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, la maggiorazione sarà del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della maggiorazione di fatto con il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.

In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5%, a fronte dell'applicazione di clausole elastiche, è possibile concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno € 155,00 non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

È previsto un termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche di almeno 2 gg.

Lavoro supplementare

È retribuito con la maggiorazione del 35% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.

Appuntamenti
20 Mag

Conseguenze dell’utilizzo improprio dei social, delle mail aziendali e degli strumenti di lavoro

hh 14:30 - 16:30

28 Mag

I contratti di lavoro oggi: tipologie e opportunità

hh 10:00 - 11:30

9 Giu

Obblighi e Responsabilità del Datore di Lavoro in Caso di Infortunio e Malattia professionale

hh 16:00 - 18:00

29 Set

Il Mobbing nel rapporto di lavoro: orientamenti giurisprudenziali

hh 16:00 - 18:00

21 Ott

Il contenzioso sul licenziamento Individuale alla luce della recente giurisprudenza

hh 10:00 - 12:00