30/09/2026
Il caso trae origine dal ricorso del dirigente che ha impugnato il proprio licenziamento davanti al Tribunale di Milano.
In primo grado il giudice ha accolto le ragioni del lavoratore, dichiarando illegittimo il provvedimento e stabilendo che il rapporto fosse regolato dalle norme italiane e non da quelle rumene. Pertanto l'azienda è stata condannata a pagare le indennità di preavviso.
La società ha successivamente contestato la sentenza in appello, sostenendo che l'inapplicabilità del diritto italiano in virtù di una clausola chiara che rinviava alla legge della Romania, il paese in cui si svolgeva effettivamente l'attività lavorativa.