INL: collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni relative all’attività di vigilanza.

L'Ispettorato ha pubblicato la circolare n. 7 del 30 ottobre 2020 con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, le istruzioni per un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza con particolare riferimento alla disciplina della c.d. etero-organizzazione, contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 e della attività dei “ciclo-fattorini” esercitata tramite piattaforme digitali.

Nello specifico, dopo aver premesso che la predetta disciplina si applica nei confronti di tutti i rapporti di collaborazione non riconducibili, secondo i criteri di natura generale, allo schema di cui all’art. 2094 c.c., la circolare si sofferma sui tre requisiti che devono ricorrere affinchè si possa applicare la normativa del lavoro subordinato.

Si ricorda che gli elementi di presunzione sono:

  • la prevalente personalità: prestazioni che siano svolte anche con l’ausilio di altri soggetti ovvero che vengono rese anche mediante l’utilizzo di strumentazione o mezzi nella disponibilità del collaboratore;
  • la continuità: la prestazione si ripete in un determinato ed apprezzabile arco temporale;
  • l'etero-organizzazione: ravvisabile nella imposizione, da parte del committente, delle modalità esecutive della prestazione lavorativa ossia quando l’attività del collaboratore è pienamente integrata nell’attività produttiva e/o commerciale del committente e ciò risulti indispensabile per rendere la prestazione lavorativa.

In tema di etero-organizzazione, la circolare ricorda altresì che la Legge esclude l’estensione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate che siano state disciplinate dalla contrattazione collettiva in possesso di determinate caratteristiche.

Per quanto riguarda, invece, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, l'Ispettorato precisa che, anche in virtù di recenti pronunce della Suprema Corte, la sussistenza di una etero-organizzazione non determina una riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato in lavoro subordinato, fatte salve ovviamente le ipotesi in cui la etero-organizzazione sconfini in una vera e propria etero-direzione. Ne consegue che è esclusa l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi connessi all’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quali la comunicazione preventiva e la consegna della dichiarazione di assunzione.

Infine, la circolare si sofferma sulla disciplina dei riders che svolgono prestazioni di lavoro autonomo.

Il Capo V del D.Lgs. 81/2015, infatti, regolamenta le prestazioni lavorative rese, in regime di autonomia, dai ciclo-fattorini individuati con specifico rinvio alle richiamate norme del codice della strada, attraverso piattaforme anche digitali ossia “i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione”. 

Tale disciplina trova tuttavia applicazione solo qualora il rapporto non presenti le caratteristiche di etero-organizzazione (ed anche di continuità) di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, che invece richiede di applicare la più favorevole disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Per questo motivo, la circolare individua i casi in cui sia possibile configurare un genuino rapporto di lavoro autonomo e quelli in cui, invece, trovi applicazione la disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate.

Secondo i primi orientamenti giurisprudenziali in materia, appaiono ricadere nello schema delle collaborazioni etero-organizzate quelle ipotesi in cui, anche attraverso le piattaforme digitali, il committente realizzi l’integrazione della prestazione del collaboratore nella propria organizzazione d’impresa, intervenendo unilateralmente nella determinazione delle modalità esecutive della stessa e senza lasciare pressoché nessuno spazio d’intervento alla discrezionalità del collaboratore.

Le ipotesi di lavoro autonomo, disciplinate nel Capo V bis, appaiono invece caratterizzate da un maggiore grado di autonomia decisionale da parte del collaboratore in ordine alle modalità esecutive delle prestazioni le quali, pur con l’utilizzo di piattaforme digitali, dovrebbero essere connotate dall’autonomia organizzativa e decisionale normalmente propria dei prestatori d’opera di cui all’art. 2222 c.c., nonché dall’assenza dell’elemento determinante della continuità della prestazione così come sopra definita.

Poichè, nell’ambito delle attività di consegna dei beni tramite piattaforme digitali, tale discrimine può risultare difficilmente apprezzabile, l'Ispettorato ritiene tuttavia opportuno effettuare una valutazione complessiva che tenga conto contestualmente dell’aspetto organizzativo della prestazione e del carattere di continuità della stessa.

Dunque ferma restando la necessità, da parte del personale ispettivo, di verificare se la collaborazione dei ciclo-fattorini non sia riconducibile addirittura ad un rapporto di natura subordinata in forza dell’esistenza di una vera e propria etero-direzione, la natura etero-organizzata del rapporto dovrà fondarsi come di consueto su una serie di indici sintomatici da valutare complessivamente e contestualizzare nei diversi modelli organizzativi rinvenuti nella prassi.

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