Dimissioni nel periodo di prova: convalida per i genitori

Con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla tutela della genitorialità nel contesto lavorativo.

20/10/2025

Oggetto della nota è la necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

La normativa sulla convalida delle dimissioni ha subito nel tempo significative modifiche che ne hanno ampliato l’ambito di applicazione. Inizialmente limitata al primo anno di vita del figlio, la convalida è oggi richiesta fino al compimento del terzo anno. Questo ampliamento ha rafforzato il carattere autonomo della misura rispetto al divieto di licenziamento (che resta valido solo per il primo anno), riconoscendole una funzione specifica: garantire che la decisione di dimettersi sia frutto di una volontà libera e consapevole, non condizionata da pressioni o comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro.

Il Ministero sottolinea che la convalida rappresenta uno strumento di tutela fondamentale, volto a proteggere la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare. In questo senso, la misura si inserisce nel più ampio quadro normativo che promuove e sostiene la maternità e la paternità, contribuendo a prevenire situazioni di abuso o coercizione.

Alla luce di questi principi, la nota ministeriale chiarisce che l’obbligo di convalida si estende anche alle dimissioni presentate durante il periodo di prova. Tale interpretazione si fonda sia su un’analisi letterale della norma – che non prevede alcuna esclusione esplicita per il periodo di prova – sia su una lettura teleologica, che considera la finalità della legge: tutelare il genitore da eventuali pressioni indebite, anche in una fase iniziale del rapporto di lavoro.

Il Ministero richiama inoltre la giurisprudenza e la dottrina che sostengono questa posizione, evidenziando come le dimissioni presentate nel periodo protetto possano talvolta celare un licenziamento indiretto e discriminatorio, che sarebbe nullo anche se avvenisse durante il periodo di prova (come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 23061/2007).

In conclusione, il Ministero ribadisce che, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del d.lgs. 151/2001, le dimissioni di una lavoratrice in gravidanza o di un genitore nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, anche se presentate durante il periodo di prova.

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