Decreto Legge "Cura Italia" 17 marzo 2020: misure speciali a sostegno delle famiglie

Il Decreto Cura Italia, in vigore dal 17 marzo 2020, prevede una serie di misure speciali a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie.

Si riportano, di seguito, le principali misure introdotte.

Congedo parentale straordinario (Art. 23)

A decorrere dal 5 marzo, in conseguenza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione per la chiusura delle scuole, sono convertiti nel congedo straordinario retribuito, e come tali non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione del congedo parentale straordinario è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro, sempre per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni,  e durante la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Voucher baby sitter (Art. 23)

In alternativa al congedo parentale straordinario e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di chiusura delle scuole. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Le modalità operative per accedere al congedo parentale straordinario ovvero al bonus baby sitter sono stabilite dall’INPS.

Estensione durata permessi Legge 104/92 (Art. 24)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 104/92, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (Art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

Per i periodi di quarantena, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento  da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. 

Infezione da coronavirus in occasione di lavoro - Inail (Art. 42, comma 2°)

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

Le prestazioni INAIL, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. 

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail 
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.235-231, e-mail .

Area Sindacale, telefono 02-58370.209-733-732, e-mail sind@assolombarda.it.
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.233, e-mail .

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