Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge di Agosto: disposizioni in tema di lavoro e previdenza

Il Decreto n. 104 del 14 agosto 2020 introduce ulteriori interventi a supporto delle aziende e dei lavoratori a fronte dell’emergenza epidemiologica prevedendo una serie di misure in tema di ammortizzatori sociali, agevolazioni contributive per nuove assunzioni, divieto di licenziamento e proroga dei contratti a temine.

In particolare, il Legislatore in materia di lavoro prevede una serie di misure di natura giuslavoristica e previdenziale riguardanti temi di interesse per le aziende, come gli ammortizzatori sociali, le agevolazioni contributive per nuove assunzioni, il divieto di licenziamento e la proroga dei contratti a termine.

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (Art.1)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane, che possono essere incrementate di ulteriori nove settimane, da fruire solo a condizione che sia stato già interamente autorizzato il primo periodo di nove settimane.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

E' bene precisare che i periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane con la conseguente diminuzione del numero di settimane che possono essere richieste dalle aziende.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e non sono più gratuite per tutti i datori di lavoro.

Le aziende che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è invece dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Per poter accedere alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, l'Istituto applicherà l’aliquota più alta pari al 18%.

Termini di presentazione delle domande

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto Legge (30 settembre 2020).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Decreto (30 settembre 2020), se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa integrazione (Art.3)

I datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione Covid e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei medesimi trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, potranno beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Al datore di lavoro che beneficia dell’esonero contributivo in esame, si applica il divieto di licenziamento.  

Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL (Art.5)

Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art.6)

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero in esame è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (Art.7)

L’esonero è riconosciuto, con le medesime modalità e nello stesso arco temporale, sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. 

Modifiche in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (Art.8)

In deroga a quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare, usufruendo in caso di proroga del presente regime speciale al massimo una volta sola e per un periodo massimo di 12 mesi, sottoscrivendo il relativo atto entro il 31 dicembre 2020, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di causali (di cui all’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Il Decreto Agosto abroga, inoltre, la disposizione del DL Rilancio secondo cui il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, doveva essere prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (Art.14)

Il provvedimento proroga il blocco dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica o dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Il blocco cessa dunque alla data del 31 dicembre 2020 o all’eventuale precedente data di esaurimento delle citate misure e non si applica in ogni caso:

  • ai lavoratori, cui è in tal caso riconosciuta l’indennità NASpI, che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • nell’ipotesi, già prevista dal DL 18/2020, di cambio appalto in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto dall’appaltatore subentrante in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, dal CCNL o dal contratto di appalto;
  • in caso di licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della stessa senza continuazione dell’attività, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
  • nell’ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

È infine confermata la possibilità per il datore di lavoro di revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo realizzati nel 2020, con contestuale richiesta di trattamento di integrazione salariale.

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - Decontribuzione Sud (Art.27)

In tema di esonero contributivo, con il principale obiettivo di sostenere l’occupazione nel Mezzogiorno, nel Decreto Agosto si prevede uno sgravio in favore dei datori di lavoro privati situati nelle Regioni svantaggiate. L’agevolazione è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL. E’concessa, in una prima fase, solo per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2020, con l’obiettivo di renderla poi strutturale, e in ogni caso previa autorizzazione della Commissione europea.

Contatti

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