Decreto Agosto - Prime indicazioni INL sulle misure in materia di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Decreto Legge n. 104/2020, di principale interesse per le imprese e i lavoratori.

In particolare, l'Ispettorato interviene sulle seguenti disposizioni del Decreto Agosto:

Art.3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione 

I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19, hanno diritto ad un esonero dal versamento contributivo, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito a titolo di cig.

Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020.

Il beneficio della agevolazione è condizionato al rispetto del divieto di licenziamento di cui all’art. 14 dello stesso D.L. n. 104/2020.

Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Art.6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato 

Fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, viene riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.

L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione, mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Art.8 - Contratti a tempo determinato

La nuova norma consente, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015.

Secondo l'Ispettorato, la previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Il Legislatore ha abrogato poi il comma 1 bis dell’art. 93, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 34/2020, che prevedeva una proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19.

Al riguardo, l'Ispettorato ritiene che tale proroga automatica dei contratti a termine, fruita nel periodo di vigenza del decreto Rilancio vada considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato. 

Art.14 - Licenziamenti collettivi e individuali per GMO 

Il decreto Agosto proroga il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo con riferimento ai:

  • datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica (Art.1)
  • datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (Art.3)

Il blocco dei licenziamenti, tuttavia, non si applica:

  • ai lavoratori, cui è in tal caso riconosciuta l’indennità NASpI, che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • nell’ipotesi, già prevista dal DL 18/2020, di cambio appalto in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto dall’appaltatore subentrante in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, dal CCNL o dal contratto di appalto;
  • in caso di licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della stessa senza continuazione dell’attività, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
  • nell’ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

È infine confermata la possibilità per il datore di lavoro di revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo realizzati nel 2020, con contestuale richiesta di trattamento di integrazione salariale.

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