Contratto di lavoro intermittente: chiarimenti ministeriali
Forniti chiarimenti in merito all’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923.
28/08/2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, con la quale, a seguito dell’avvenuta abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, chiarisce le conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. Sempre l'art. 13 stabilisce inoltre che “in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
A tal proposito il D.M. 23 ottobre 2004 ha stabilito che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. (ad oggi abrogato dalla citata legge n. 56/2025)
Con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, vengono confermati i precedenti orientamenti espressi sia dal Ministero del Lavoro, nella circolare n. 34/2010 e nella risposta ad interpello 38/2011, sia dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da ultimo nella nota prot. 1180 del 10 luglio 2025, secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.
Dunque, le attività elencate nella tabella del Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 possono ancora essere utilizzate come riferimento per stipulare contratti di lavoro intermittente.
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