Contratto di lavoro intermittente: chiarimenti ministeriali

Forniti chiarimenti in merito all’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923.

28/08/2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, con la quale, a seguito dell’avvenuta abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, chiarisce le conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. Sempre l'art. 13 stabilisce inoltre che “in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

A tal proposito il D.M. 23 ottobre 2004 ha stabilito che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. (ad oggi abrogato dalla citata legge n. 56/2025)

Con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, vengono confermati i precedenti orientamenti espressi sia dal Ministero del Lavoro,  nella circolare n. 34/2010 e nella risposta ad interpello 38/2011, sia dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da ultimo nella nota prot. 1180 del 10 luglio 2025, secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.

Dunque, le attività elencate nella tabella del Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657  possono ancora essere utilizzate come riferimento per stipulare contratti di lavoro intermittente.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336, e-mail lav@assolombarda.it
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci
Contenuti correlati

Azioni sul documento

Appuntamenti
20 Mag

Conseguenze dell’utilizzo improprio dei social, delle mail aziendali e degli strumenti di lavoro

hh 14:30 - 16:30

28 Mag

I contratti di lavoro oggi: tipologie e opportunità

hh 10:00 - 11:30

9 Giu

Obblighi e Responsabilità del Datore di Lavoro in Caso di Infortunio e Malattia professionale

hh 16:00 - 18:00

29 Set

Il Mobbing nel rapporto di lavoro: orientamenti giurisprudenziali

hh 16:00 - 18:00

21 Ott

Il contenzioso sul licenziamento Individuale alla luce della recente giurisprudenza

hh 10:00 - 12:00

La Direttiva UE 2023/970 sulla Parità Retributiva: cosa devono sapere oggi le imprese

La Direttiva UE 2023/970 sulla Parità Retributiva: cosa devono sapere oggi le imprese

TFR e previdenza complementare: gli adempimenti e gli impatti per le aziende dopo la Legge di Bilancio 2026

TFR e previdenza complementare: gli adempimenti e gli impatti per le aziende dopo la Legge di Bilancio 2026

Imprese attori sociali: strategie e misure a sostegno della genitorialità

Imprese attori sociali: strategie e misure a sostegno della genitorialità

Cessione del quinto e pignoramento dello stipendio

Cessione del quinto e pignoramento dello stipendio