Anticipazione trattamenti CIGO, CIGD e FIS per COVID-19 - Istruzioni INPS

L’INPS fornisce le istruzioni in merito al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga e di assegno ordinario, limitatamente a quelle presentate direttamente all’INPS a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto, nonché in ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, vale a dire dal 18 giugno 2020.

Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, e per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps ai fini della successiva autorizzazione.

L’Istituto chiarisce inoltre che l’anticipazione del trattamento sarà applicata anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020 autorizzate dall’Inps e per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.

Presentazione

Le domande a pagamento diretto con richiesta di anticipo devono essere presentate entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali, in particolare:

  • per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”;
  • per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
  • per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps all’interno delle sopracitate procedure di domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.

La selezione dell’opzione “SI” renderà necessaria la compilazione di un ulteriore serie di dati come riportato nella circolare in allegato.

Una volta ricevuta la domanda, l’INPS effettuerà i controlli il cui esito sarà reso disponibile all’azienda nella sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo. In presenza di errori verrà fornita la seguente informazione: “Presenza di errore” e sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’invio.

Istruttoria della richiesta dell’anticipazione

L’Inps autorizza le domande di anticipazione e ne dispone il pagamento nei confronti dei lavoratori entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

Al fine di consentire la rapida erogazione della prestazione, l’Inps segnala alle aziende richiedenti l'importanza di porre particolare attenzione sia in ordine alla correttezza dei dati trasmessi che alla presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa in relazione al tipo di integrazione salariale richiesto (CIGO, CIGD, Assegno Ordinario).
Ciò al fine di evitare che la domanda di integrazione salariale sia oggetto di una Reiezione o di un Annullamento in fase di supplemento di istruttoria e, di conseguenza, che l’anticipo eventualmente già erogato risulti indebito.

Pagamento della richiesta dell’anticipazione

La misura dell'anticipazione è stata fissata nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.

Il calcolo dell’anticipazione viene elaborato in base al seguente algoritmo:
Massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta dichiarato dall’azienda.
I massimali da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 sono i seguenti:
CIG/GIGD/assegno ordinario 1.199,72 Euro
Assegno ordinario per il Fondo Credito 1.727,41 Euro

Il lavoratore beneficiario dell’anticipo ne avrà evidenza accedendo al proprio Fascicolo previdenziale tramite il portale dell’INPS.
L’esito positivo dell’iter istruttorio viene, invece, comunicato all’azienda sempre tramite l’utility “Esiti” presente nella procedura dell’anticipo.

Pagamento a saldo e gestione degli eventuali indebiti

Si ricorda che per fruire dell’anticipazione il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, tali termini sono rinviati al 17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore a quella sopra indicata.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
Si precisa che al fine di consentire l’elaborazione del saldo il datore dovrà inviare, nei termini sopra indicati, un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’INPS procederà al pagamento nei confronti dei lavoratori del residuo a saldo.
Per contro l’Istituto procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi che risultassero non dovuti per
una delle seguenti ragioni:

  1. anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;
  2. anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
  3. il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

L’Inps si riserva con successiva comunicazione di fornire ulteriori e più dettagliate indicazioni in ordine al procedimento e alle modalità operative che verranno adottate per gestire i recuperi in argomento.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it.
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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