Cambiano ancora i termini dell'obbligo di domicilio digitale per gli amministratori

Il Decreto legge "sicurezza sul lavoro" che ha iniziato l'iter di conversione, rivede destinatari, tempi e modalità dell'adempimento.

ultimo aggiornamento al 20 novembre 2025

Il Registro imprese presso CCIAA di Milano Monza Brianza  e Lodi segnala che la recente modifica normativa letteralmente impone che sia tenuto a comunicare il domicilio digitale “l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria” con la conseguenza che se la delibera di nomina, e di conseguenza la visura, non contemplano l’amministratore unico, il soggetto tenuto é l’amministratore delegato ovvero il "consigliere/i delegato/i" o il "consigliere/i con poteri" e, in assenza di queste cariche,  il Presidente del Cda.

In sintesi, solo quando non é contemplata l'attribuzione di poteri, si deve attivare il Presidente del Consiglio di amministrazione.

ultimo aggiornamento al 4 novembre 2025

A un mese dalla pubblicazione dell'orientamento di Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato con cui si confermava l'inesistenza di un termine per adempiere all'obbligo, nonché la possibilità di servirsi della pec già obbligatoria per tutte le società, allo scopo di dotare gli amministratori di un domicilio digitale, il Decreto Legge in materia di misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, rimescola i termini della questione e detta nuove regole che contraddicono le precedenti indicazioni contribuendo a confondere gli amministratori residenti e non residenti di società operanti in Italia e iscritte al Registro delle Imprese.

In particolare la nuova disposizione:

  • circoscrive l’obbligo alle sole cariche di amministratore unico o amministratore delegato o Presidente del consiglio di amministrazione;
  • prescrive un termine per adempiere al 31 dicembre 2025 o l’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico, se precedente;
  • nega che il domicilio digitale della carica possa coincidere con quello dell’impresa.

Il Decreto Legge1 deve essere convertito entro 60 giorni e nel corso dell'iter parlamentare, la disciplina del domicilio digitale degli amministratori di società, potrebbe ancora subire nuove modifiche o abrogazioni.
Si segnala la nota diffusa sul sito della Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza e Lodi

Contenuto riservato agli associati. Accedi

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci