La misura del saggio di interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile é fissata per Decreto1 all'1,60% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Si segnala che la misura del tasso legale rileva nell'ordinamento tributario per:
- il calcolo del ravvedimento operoso,
- la misura dell'onere dei finanziamenti se gli interessi non sono stabiliti per iscritto.
Ravvedimento operoso
Il contribuente può regolarizzare omessi, insufficienti o tardivi versamenti, corrispondendo una sanzione in misura ridotta e gli interessi moratori nella misura legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal termine di scadenza del versamento e fino all'effettuazione del pagamento.
Il calcolo degli interessi, deve inoltre tenere conto della misura del tasso legale, tempo per tempo vigente.