Derivazione rafforzata per ricavi, obblighi di ripristino e attualizzazione fondi rischi

Pubblicato il decreto di coordinamento che precisa quando le regole contabili assumono anche rilevanza fiscale, ai fini IRES e IRAP.

Si applicano ai bilanci relativi agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2024 o da data successiva:

  • Il principio contabile OIC34, pubblicato ad aprile 2023 per disciplinare la rilevazione e valutazione dei ricavi e le informazioni da indicare nella nota integrativa e
  • OIC 16 come emendato nel 2024, per la contabilizzazione degli obblighi di smantellamento e ripristino delle immobilizzazioni materiali e la rilevazione degli effetti dell'attualizzazione dei fondi rischi. 

Il Ministero delle economia e delle finanze é intervenuto con il Decreto di coordinamento1 per chiarire in che modo le nuove regole di rilevazione contabile assumono anche valenza fiscale. Il Decreto si applica:

  • ai soggetti OIC, dal periodo d'imposta relativo all'esercizio di prima adozione di OIC34 e di OIC16, nella nuova formulazione di marzo 2024;
  • ai soggetti IAS/IFRS adopter, limitatamente ai costi di smantellamento e rimozione dei cespiti, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il Decreto applica il principio di derivazione rafforzata2 che attribuisce ai fini IRES, efficacia ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei fatti aziendali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR. In sintesi significa che con riferimento all'individuazione, alla corretta contabilizzazione delle operazioni e all'individuazione del momento in cui sono rilevati i relativi componenti positivi e negativi, ciò che risulta dal conto economico civilistico e dall'applicazione di corretti principi contabili, vale anche ai fini della determinazione della base imponibile IRES.

Le regole di determinazione della base imponibile IRAP prevedono la derivazione dal bilancio già da tempo, salvo alcune eccezioni3.

La derivazione riduce dunque la distanza tra utile civilistico e imponibile fiscale e limita, al solo criterio valutativo, quel doppio binario inteso come complesso di differenze tra le regole di determinazione delle due grandezze.

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