Locazione senza conducente e comodato veicoli per trasporto merci

La circolare numero 5681 del 16 marzo 2015 del Ministero dei Trasporti riassume e precisa le condizioni che rendono possibile la locazione e il comodato di veicoli adibiti al trasporto merci.

Le norme sull'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi vietano la cessione di veicoli in sublocazione o in subcomodato. Inoltre, ai fini dell'accesso al mercato delle imprese di autotrasporto merci conto terzi, le soglie minime previste dalla normativa vigente non possono raggiungersi con veicoli presi in locazione o in comodato.

La locazione senza conducente di veicoli merci di massa superiore a 6 tonnellate è vietata tranne nel caso in cui avvenga tra due imprese iscritte al'Albo degli autotrasportatori o che riguardi veicoli ad uso speciale.

La locazione senza conducente di veicoli adibiti al trasporto merci è ammessa nei seguenti casi:

  1. veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione e con noleggio a soggetti che li utilizzano per uso proprio;
  2. veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione e con noleggio ad altra impresa che li utilizza per il trasporto merci per conto di terzi;
  3. veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico immatricolati in uso di terzi per trasporto cose per conto di terzi e con locazione ad altra impresa per il trasporto di merci per conto di terzi, a patto che entrambe le imprese siano iscritte all'albo degli autotrasportatori.

La locazione senza conducente di veicoli adibiti al trasporto merci non è ammessa nei seguenti casi:

  1. veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio e noleggiati ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio;
  2. veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio, per i quali è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio, e noleggiati ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio;
  3. veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio e noleggiati ad altro soggetto che li utilizza per trasporto merci per conto di terzi;
  4. veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso di terzi per trasporto merci per conto terzi e noleggiati ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio.

Contatti

Andrea Agresti (tel. 0258370.618, email andrea.agresti@assolombarda.it)

Contenuti correlati

Azioni sul documento

La responsabilità derivante dalle attività di carico e scarico dei mezzi di trasporto

La responsabilità derivante dalle attività di carico e scarico dei mezzi di trasporto

Come cambia il parco auto tra Sostenibilità e limitazioni

Come cambia il parco auto tra Sostenibilità e limitazioni

Tecnologia & sicurezza nelle flotte auto aziendali

Tecnologia & sicurezza nelle flotte auto aziendali

Normativa trasporto merci - Il contratto di trasporto come opportunità per la gestione dei rapporti tra committenti, vettori e subvettori

Normativa trasporto merci - Il contratto di trasporto come opportunità per la gestione dei rapporti tra committenti, vettori e subvettori

Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica
[Thomas Edison]
Risparmio

Se stai leggendo questa frase significa che non stai navigando da qualche minuto e questa modalità di risparmio energetico ti permette di consumare meno quando sei inattivo.

Alle volte per fare bene basta un piccolo gesto: perché anche il poco, giorno dopo giorno, diventerà molto.

Fare impresa sostenibile è il nostro impegno di responsabilità:
significa creare valore per le generazioni future, per gli stakeholder e per l’ambiente.

Assolombarda