La circolare del MIT richiama che la norma reca una disciplina stringente e dettagliata dei tempi di attesa (nonché della franchigia e dell’indennizzo ad essi correlati) ai fini di carico e scarico della merce:
• è indicato tassativamente in 90 minuti il periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci;
• è stabilito in 100 euro l’indennizzo dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del predetto periodo di franchigia;
• l’indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico; anche in questo caso l’indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
Emerge quindi chiaramente che:
• nella franchigia non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico;
• non vi sono periodi di franchigia relativi all’indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico;
• l’indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia o di carico o scarico inferiori all’ora.
La circolare chiarisce poi che se nella normativa previgente era contemplata la possibilità di deroga pattizia al periodo di franchigia per l'attesa per il carico e scarico merci, tale facoltà di deroga non è richiamata nella nuova normativa.
In allegato è disponibile la circolare ministeriale.