Decreto “Mille Proroghe 2021” - D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020

Alcune novità d'interesse per le imprese.

1. Assemblee societarie (art. 3, comma 6)

Sono prorogate, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) relative allo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie.
Sino al 31 marzo 2021 troveranno quindi ancora applicazione le previsioni di cui al citato art. 106, per cui:

  • le S.p.A., le S.r.l., le S.a.p.a., le società cooperative e mutue assicuratrici possono convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie);
  • le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista;
  • le S.r.l. potranno esprimere il voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto (in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie);
  • le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, potranno avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, tali società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, con la conseguenza che la facoltà del socio di conferire delega a tale soggetto diventa modalità obbligatoria. Per agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e sub-deleghe, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e subdelega ordinaria;
  • le società quotate, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, potranno ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e potranno prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.


2. Semplificazioni in materia di organi collegiali (Allegato 1, numero 10)

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 è possibile svolgere in videoconferenza, anche ove non previsto, le sedute - tra gli altri - degli organi delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi.

3. Blocco sfratti per morosità (art. 13, comma 13)

La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
Con una modifica all’articolo 54-ter del predetto decreto Cura Italia vengono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 14).

4. Vendite online su piattaforme digitali (art. 3, comma 3)

E’ posticipato di sei mesi (quindi sino al 30 giugno 2021) il regime transitorio di comunicazione dei dati al Fisco da parte delle piattaforme digitali (o marketplace) che consentono tramite interfaccia elettronica il contatto tra venditore e acquirente nelle vendite a distanze di beni.

E’ poi rinviata al 1 luglio 2021 l’applicazione delle disposizioni in materia di IVA per le vendite a distanza tramite piattaforma digitale di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, introdotte con il cd. “Decreto Semplificazioni 2019”. A tal proposito e in sintesi, il Decreto Semplificazioni 2019 prevede che nel caso di vendite o cessione dei beni sopra menzionati, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

5. Società mutuo soccorso (art. 11, comma 1)

Il Decreto milleproroghe modifica l’art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) e consente alle società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017) di trasformarsi entro il 31 dicembre 2021 in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale senza devoluzione del patrimonio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito (con nota n. 12411 del 16 novembre 2020) che il termine previsto dall’art. 43 del Codice del Terzo Settore (oggi modificato al 31 dicembre 2021) deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di Società mutuo soccorso a quella di associazioni di promozione sociale o altra associazione del Terzo settore, ma ai soli fini della possibilità di conservare il proprio patrimonio. Una volta decorso il termine del 31 dicembre 2021, quindi, le Società mutuo soccorso potranno volontariamente decidere di trasformarsi in associazioni di promozione sociale o altro ente del Terzo settore, ma dovranno però devolvere il patrimonio (così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso).

6. Sottoscrizione contratti bancari (allegato 1, numeri 21, 27 e 28)

Il Decreto milleproroghe stabilisce che i contratti bancari con la clientela al dettaglio e i contratti assicurativi e finanziari conclusi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata anche se il cliente esprime il proprio consenso con comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) o con altro strumento idoneo. L’espressione del consenso deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, deve riferirsi ad un contratto identificabile in modo certo e deve essere conservata unitamente al contratto con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it, Sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.

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