Al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente spettano le medesime tutele previdenziali previste per gli altri lavoratori subordinati ma limitatamente alla vigenza del rapporto di lavoro, quindi durante la chiamata.
Malattia
Il lavoratore intermittente è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di malattia e per tutta la durata della stessa non matura l’indennità di disponibilità. Nel caso in cui il lavoratore sia inadempiente perde l’indennità di malattia per i primi 15 giorni, salvo diversa previsione contrattuale.
Per quanto concerne l’indennità di malattia occorre distinguere due diverse casistiche:
• non è prevista l’indennità di disponibilità: l’indennità di malattia spetta durante la prestazione lavorativa secondo le regole prevista per il contratto a termine (limite indennizzo e estinzione del diritto all’indennità alla cessazione dell’attività lavorativa). Ogni chiamata è pertanto considerata come un singolo contratto a termine.
• è prevista l’indennità di disponibilità: durante la prestazione lavorativa spetta l’indennità di malattia facendo riferimento alla media della retribuzione percepita per le prestazioni rese prima dell’evento, se la durata della malattia prosegue oltre la durata della prestazione prevista, l’indennità è calcolata sulla base dell’indennità di disponibilità.
Maternità
I lavoratori assunti con contratto intermittente hanno diritto a percepire le medesime tutele sulla maternità e paternità degli altri lavoratori subordinati.
Il congedo di maternità è corrisposto per tutta la durata dell’evento purché lo stesso abbia inizio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, o comunque entro i 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato.
Il congedo parentale è indennizzato soltanto per le giornate di previsto svolgimento dell’attività lavorativa.
Per un esame approfondito della disciplina dei permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità si rimanda alla nostra Dispensa - Congedi di maternità e paternità Congedi parentali.
CIGO/CIGS/FIS
Anche ai lavoratori intermittenti spettano le tutele previste per la generalità dei lavoratori subordinati.
Il lavoratore intermittente ha diritto a percepire l’integrazione salariale ordinaria o straordinaria se la risposta alla chiamata è precedente al verificarsi della causa che determina il ricorso all’integrazione salariale. Se la riduzione d’orario è precedente alla chiamata la cig non è integrabile.
Naspi
Il lavoratore intermittente ha diritto, purché si tratti di disoccupazione involontaria, vi siano i requisiti contributivi e siano rispettati i termini della domanda, a ricevere il trattamento indennitario Naspi e la relativa contribuzione figurativa.
Per un esame approfondito della disciplina della NASpI, si rimanda alla nostra Dispensa – Ammortizzatori sociali - La gestione della NASpI
Infortunio
L’obbligo assicurativo per il personale assunto con contratto di lavoro intermittente è assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.