Ai fini dell’ammissione all’esonero in oggetto, i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione dell'incentivo, potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, entro la data comunicata annualmente dall'Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

1)    i dati identificativi del datore di lavoro; 

2)    la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

3)    l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

4)    la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

5)    il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

6)    la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis.

 Al termine delle elaborazioni effettuate dall'Inps, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito nel limite dell’1%  dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.

Contestualmente, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero, l'Istituto attribuirà il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

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