Oltre ai  principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero  o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito. 

I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

L'incentivo sarà operativo previa autorizzazione della Commissione Europea.

 

Appuntamenti
12 Giu

Licenziamenti individuali e uso dei social network

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20 Giu

Licenziamenti individuali: spunti legali e pratici - Sede di Pavia

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24 Giu

ATS Brianza, promozione della salute - Incontra le aziende nella sede di Monza

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16 Set

L’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro

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23 Set

Abuso dei permessi della L. 104 e delle assenze per malattia: gestione e conseguenze sul rapporto di lavoro - Sede di Monza e Brianza

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