Oltre ai  principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero  o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito. 

I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

L'incentivo è operativo a decorrere  dal 31 gennaio 2025 (autorizzazione della Commissione Europea) per le assunzioni effettuate nella c.d. Zona ZES.

Per le assunzioni effettuate nel resto del territorio non è prevista la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Le assunzioni  devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L’agevolazione  è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto  i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;

- invalidità;

- pensionamento per raggiunti limiti d’età;

- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

- licenziamento per giusta causa.

Per continuare a fruire dell'esonero in argomento il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.

Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento mentre l’eventuale ripristino nei mesi successivi, consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell’incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di “impresa unica” e deve pertanto essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

I benefici contributivi  sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, secondo le modalità individuate in apposito Decreto. 

 

Appuntamenti
22 Lug

La gestione dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche nei luoghi di lavoro

hh 10:00 - 12:30

16 Set

L’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro

hh 16:00 - 18:00

23 Set

Abuso dei permessi della L. 104 e delle assenze per malattia: gestione e conseguenze sul rapporto di lavoro - Sede di Monza e Brianza

hh 14:30 - 16:30

14 Ott

L’assenteismo dovuto all’uso improprio dell’assenza per malattia e dei permessi previsti dalla L. 104

hh 16:00 - 18:00

21 Ott

Patto di non concorrenza: rischi e soluzioni per le imprese - Sede di Lodi

hh 10:00 - 12:00