Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero viene riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 l'esonero è riconosciuto anche se effettuate nelle regioni Marche e Umbria.
L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi
A decorrere dalle assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, nel caso in cui non si realizzi l'incremento occupazionale netto, l'esonero è fissato nella misura del 70%.