Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015 e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, fissate  dall'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006.

Inoltre l’esonero contributivo può essere riconosciuto:

  • ai soli datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
  • al datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 

Appuntamenti
22 Lug

La gestione dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche nei luoghi di lavoro

hh 10:00 - 12:30

16 Set

L’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro

hh 16:00 - 18:00

23 Set

Abuso dei permessi della L. 104 e delle assenze per malattia: gestione e conseguenze sul rapporto di lavoro - Sede di Monza e Brianza

hh 14:30 - 16:30

14 Ott

L’assenteismo dovuto all’uso improprio dell’assenza per malattia e dei permessi previsti dalla L. 104

hh 16:00 - 18:00

21 Ott

Patto di non concorrenza: rischi e soluzioni per le imprese - Sede di Lodi

hh 10:00 - 12:00