L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.

L’incentivo spetta anche per i seguenti rapporti:

  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001;
  • rapporti di lavoro a domicilio che devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.

Con riferimento ai contratti di somministrazione, si precisa che i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Appuntamenti
14 Ott

L’assenteismo dovuto all’uso improprio dell’assenza per malattia e dei permessi previsti dalla L. 104

hh 16:00 - 18:00

15 Ott

La mobilità internazionale dei lavoratori: prospettive e criticità

hh 10:00 - 11:30

21 Ott

Patto di non concorrenza: rischi e soluzioni per le imprese - Sede di Lodi

hh 10:00 - 12:00

23 Ott

Zona Nord Ovest - Lavoro inclusivo, crescita competitiva e opportunità per le imprese

hh 16:30 - 19:00

6 Nov

Il rilievo di Fonchim nella Previdenza dell’Industria chimica e farmaceutica

hh 10:30 - 12:00