Crisi Russia-Ucraina: pubblicato il 21° pacchetto di sanzioni UE verso la Russia
Il nuovo pacchetto è stato pubblicato dal Consiglio Europeo il 23 luglio e contiene nuovi divieti agli scambi commerciali con la Russia, nuove designazioni di soggetti e altre novità significative per le imprese.
Il 23 luglio il Consiglio ha adottato il 21° pacchetto di misure restrittive dell'Unione europea in risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Il pacchetto rafforza ulteriormente il quadro sanzionatorio attraverso l'estensione del listing soggettivo, l'inasprimento dei divieti di natura commerciale e finanziaria e l'introduzione di nuovi strumenti volti a contrastare l'elusione delle misure esistenti.
Di seguito i principali contenuti del pacchetto:
Settore finanziario: vengono congelati gli attivi e vietata la messa a disposizione di fondi nei confronti di 94 banche e grandi istituzioni finanziarie russe, oltre a un’importante figura del sistema bancario russo. È inoltre esteso il divieto di transazione ad altre 33 istituzioni finanziarie russe, a una banca kirghisa collegata al sistema SPFS e ad altre banche di Paesi terzi coinvolte nell’elusione delle sanzioni.
Cripto-attività: il pacchetto colpisce 14 piattaforme di servizi crypto con sede in Georgia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Isole Marshall, Kirghizistan e Bielorussia. Per la prima volta viene inoltre introdotta la possibilità di imporre un divieto totale nei confronti di fornitori di servizi crypto di Paesi terzi che facilitino l’elusione delle sanzioni da parte della Russia.
Energia: viene sospeso fino al 15 luglio 2027 il meccanismo automatico di adeguamento del price cap sul petrolio, mantenendo comunque l’obiettivo di limitare i ricavi energetici russi. Prosegue inoltre l’azione contro la shadow fleet, con l’inserimento di 41 nuove navi, l’estensione delle misure anche ai soggetti che forniscono servizi di bunkeraggio e supporto logistico e la designazione di ulteriori società e operatori collegati. Vengono inoltre sanzionate raffinerie in Russia e Bielorussia e introdotta la possibilità di vietare transazioni con raffinerie, anche situate in Paesi terzi, che lavorano greggio russo.
Industria militare: sono introdotte 56 nuove designazioni di persone e imprese coinvolte nel complesso militare-industriale russo, di cui 37 direttamente collegate alla produzione di droni a lungo raggio. Altre 51 entità vengono aggiunte all’elenco dei soggetti sottoposti a restrizioni rafforzate all’export di beni e tecnologie dual use, comprese società situate in Cina (Hong Kong inclusa), India, Kazakistan, Kirghizistan, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.
Commercio: si amplia il divieto di esportazione verso la Russia includendo ulteriori materiali e tecnologie utilizzati dall’industria militare come segue. Viene quindi ampliato l'allegato VII - contenente i beni c.d. quasi duali soggetti al divieto di vendita, fornitura, esportazione e trasferimento verso la Russia - con l'aggiunta, tra gli altri, dei seguenti beni:
- componenti per UAV e sistemi di difesa contro UAV;
- servomotori (X.A.VII.004), sistemi di lancio per UAV (X.A.VII.005), apparecchiature di supporto a terra per UAV (X.A.VII.006), sistemi di terminazione del volo (X.A.VII.007), software correlato (X.D.VII.003), nonché sistemi e apparecchiature a radiofrequenza per funzioni anti-UAV, inclusi sistemi di jamming e spoofing (Categoria III – Telecomunicazioni);
- materiali avanzati: pellicole e nastri autoadesivi ad alte prestazioni (X.C.IX.018) con parametri tecnici definiti, polveri e leghe di nichel con contenuto ≥50% (X.C.IX.019) e polvere di berillio con contenuto ≥50% (X.C.IX.020).
In relazione a tali nuove restrizioni, non è prevista alcuna esenzione temporale..
Sul fronte import, vengono vietati nuovi prodotti che generano entrate significative per Mosca, tra cui: minerali di rame, nichel, piombo e metalli preziosi; zinco greggio; metalli alcalino-terrosi; ossidi di zinco e di cromo; tallolio; lavori di vetro; determinati ricambi per autoveicoli.
Gli operatori dovranno verificare non soltanto il Paese di spedizione, ma anche l’origine effettiva dei prodotti, delle materie prime e dei componenti incorporati.
Altre misure: il pacchetto introduce la base giuridica per un futuro divieto generalizzato di rilascio dei visti ai combattenti ed ex combattenti delle forze armate russe; colpisce inoltre il settore dell’oro, dei diamanti, dell’estrazione mineraria, la propaganda di guerra russa e rafforza la tutela giuridica degli operatori europei nei contenziosi derivanti dall’applicazione delle sanzioni.
Complessivamente, il pacchetto comprende 218 nuove designazioni, di cui 48 persone fisiche e 170 entità, rappresentando il più ampio aggiornamento delle liste sanzionatorie degli ultimi quattro anni.
Parallelamente, il Consiglio ha esteso anche alla Bielorussia diverse misure già applicate alla Russia, in particolare in materia commerciale e di controlli alle esportazioni.
Per maggiori dettagli direttamente sui regolamenti, si rinvia ai testi normativi.
NOTA di COMPLIANCE: si raccomanda alle imprese di rivedere e attualizzare le proprie due diligence. Per agevolare la verifica, si evidenzia che il Regolamento (UE) 2026/1848 modifica i seguenti allegati del Regolamento (UE) n. 833/2014:
- Allegato IV – entità soggette a restrizioni rafforzate sui beni dual-use e tecnologici;
- Allegato VII – beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico russo;
- Allegato XIV – enti soggetti a restrizioni sui servizi di messaggistica finanziaria;
- Allegato XXI – beni che generano introiti significativi per la Russia;
- Allegato XXIX – petrolio greggio e prodotti petroliferi soggetti al price cap;
- Allegato XLII – navi soggette a restrizioni;
- Allegato XLIV – enti creditizi, finanziari e prestatori di servizi soggetti a divieto di transazione;
- Allegato XLV – soggetti e piattaforme operanti nel settore delle cripto-attività;
- Allegato XLVII – soggetti di Paesi terzi che compromettono in modo significativo l’efficacia delle misure;
e introduce il nuovo Allegato LVII – giurisdizioni o soggetti rilevanti ai fini delle nuove restrizioni sulle piattaforme di cripto-attività.
Contatti
Area Internazionalizzazione e Commercio Estero, Giulia Repetto, 0258370.497, e-mail giulia.repetto@assolombarda.it
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento